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 Riforma processo civile e conciliazione: si del Senato

    Il 4 marzo 2009 il Senato italiano ha approvato, con modificazioni, il progetto di legge n. 1082/S recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.


    L'aula di Palazzo Madama ha così approvato, con modificazioni, il disegno di legge già votato il 1 ottobre 2008 dalla Camera dei Deputati, a cui il provvedimento è ora tornato per la ratifica delle modifiche introdotte e l'approvazione definitiva.

     Resta, nel testo approvato dal Senato, la delega al Governo per l'adozione - entro sei mesi dalla promulgazione della legge - di uno o più decreti legislativi in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale.

    Nell'articolato licenziato da Palazzo Madama non hanno trovato posto invece le disposizioni con cui era stata proposta l'introduzione espressa della conciliazione c.d."delegata", che viene instaurata dal magistrato civile ogni qual volta egli lo ritenga opportuno, previa sospensione temporanea del processo in corso.

    La riforma dovrà essere adottata ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del disegno di legge approvato, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria ed in necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prima tra le quali - evidentemente - quella dell'art. 40 del d lgs. 5/2003, con cui è stata introdotta e disciplinata la procedura di conciliazione nel giudizio civile societario.

    La delega al governo dispone che i consigli degli ordini degli avvocati possano istituire, presso i tribunali a cui afferiscono, appositi organismi di conciliazione che potranno essere iscritti di diritto nel registro ministeriale degli organismi autorizzati alla gestione delle procedure conciliative.

    In via residuale, per controversie vertenti in particolari materie, potranno essere istituiti organismi di conciliazione anche presso gli altri consigli degli ordini professionali; ugualmente titolati ad ottenere l'iscrizione di diritto nel registro ministeriale.

    In analogia a quanto previsto dall'art. 40 del d. lgs n. 5/2003, in caso in cui la conciliazione dovesse chiudersi con un provvedimento che corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo, e potrà finanche disporre la condanna di questi al rimborso delle spese sostenute dal soccombente e di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.



Nota: articolo dell'Avv. Pasquale Tarricone - allegato il DDL approvato

Documenti Pubblicato il 11/03/2009


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