
La storia della conciliazione moderna in
Italia ha le sue radici nelle normative previste per il sistema della Camere di
Commercio. Infatti la competenza per la promozione e la gestione delle procedure
di conciliazione ...
La storia della conciliazione moderna in
Italia ha le sue radici nelle normative previste per il sistema della Camere di
Commercio. Infatti la competenza per la promozione e la gestione delle procedure
di conciliazione fu inizialmente loro affidata sin dal 1993 quando la Legge 29
dicembre 1993 n° 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, industria,
artigianato, agricoltura”), nell’ambito della funzione di regolazione del
mercato del sistema camerale, ha previsto la costituzione di commissioni di
conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprenditori e fra
imprenditori e consumatori e utenti. A partire dal 2003, quindi, sempre più
camere di Commercio offrono un servizio di conciliazione mediante uno sportello
ad hoc; servizio retto da un regolamento tariffario e da norme di
comportamento dei conciliatori sanciti dall’Unione delle Camere di Commercio (Unioncamere).
In seconda battuta, la Legge 481/1995, “Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ha previsto
l’eventualità che le controversie tra utenti e gestori dei servizi possano
essere rimesse a commissioni arbitrali e di conciliazione costituite presso le
Camere di Commercio. In ipotesi di soluzione positivamente raggiunta, il verbale
di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono di per sé titolo
esecutivo, non necessitando a priori la dichiarazione di esecutività da parte
dell’autorità giudiziaria.
Successivamente, la legge 18 giugno 1998,
n° 192 rubricata “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”,
ha sancito l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione presso la Camera di
Commercio del luogo in cui ha sede il subfornitore.
La Legge 135/2001, rubricata “Riforma
della legislazione nazionale del turismo”, ha previsto che le Camere di
Commercio costituiscano commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione
di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti aventi ad
oggetto la fornitura di servizi turistici. La legge fa comunque salva la
possibilità per gli utenti di avvalersi di associazioni di consumatori.
Ancora più recentemente il Codice del
Consumo, decreto legislativo del 6 ottobre 2005 n. 206, ha stabilito che le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137, nonché gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura
di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio nonché agli altri organismi di
composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia
di consumo a norma dell'articolo 141. In questi casi il verbale di avvenuta
conciliazione potrà avere valore di titolo esecutivo esclusivamente dopo essere
stato omologato dal giudice del tribunale del luogo nel quale si è svolto il
procedimento di conciliazione. L’art. 140 prosegue sancendo che ove,
successivamente al verbale di conciliazione, una parte non adempia agli obblighi
che risultano stabiliti nel verbale di conciliazione, l’altra parte (o le altre
parti) potrà adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio “affinché,
accertato l’inadempimento, disponga il pagamento” di una somma di denaro da
516 euro a 1.032 euro per ogni inadempimento o per ogni giorno di ritardo
rapportati alla gravità del fatto.
L’art. 141 dello stesso Codice del
Consumo, rubricato “Composizione extragiudiziale delle controversie”, incoraggia
anche l’utilizzo di mezzi telematici per la gestione di procedure di
conciliazione in materia di consumo. L’articolo prosegue prevedendo la futura
costituzione, di comune accordo tra Ministero delle attività produttive ed il
Ministero della Giustizia, di un elenco di organi di composizione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformino ai
principi delle raccomandazioni CE 98/257/CE e 2001/310/CE mentre riconosce alle
Camere di commercio lo status di organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in tema di consumo. Il 4° comma stabilisce che non sono
considerate vessatorie le clausole di ricorso al tentativo di conciliazione
inserite nei contratti dei consumatori solo ove tali clausole si conformino alle
disposizioni dello stesso articolo. Da ultimo l’articolo in analisi prevede una
disposizione che ha ricevuto molte critiche dottrinarie, sia positive che
negative, e che rafforza, se mai ce ne fosse bisogno, la tutela del consumatore,
portandola ai massimi termini. Stabilisce infatti il 5° comma che: “[I]l
consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il
giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione
extragiudiziale”.
Ultimamente, il D. Lgs. 17 gennaio 2003,
n° 5, in attuazione alla delega di cui all’art. 12 l. 3 ottobre 2001, n. 366, ha
introdotto una vera e propria rivoluzione legislativa: la nuova disciplina
societaria e bancaria.
Tra le novità si prevede, al Titolo VI°,
la possibilità, per le materie societarie di cui all’art. 1, di poter risolvere
le controversie mediante un tentativo stragiudiziale di conciliazione tra le
parti.
Le controversie di cui all’art. 1 si
riferiscono anche al trasferimento di partecipazioni sociali ed ogni altro
negozio ad esse inerente, ai rapporti relativi all’intermediazione mobiliare, ai
rapporti tra banche e al credito per le opere pubbliche.
Il summenzionato Titolo VI° del D. Lgs. in
esame (artt. 38-40) disciplina interamente le ipotesi di conciliazione
extragiudiziale, nelle quali il tentativo di conciliazione viene gestito da un
ente terzo (rispetto alle parti in lite), sia esso pubblico (come le Camere di
Commercio) o privato. L’art. 38 ha previsto, quindi, l’istituzione degli
organismi che dovranno necessariamente dare “garanzie di serietà ed
efficienza” per poter essere autorizzati a gestire i tentativi di
conciliazione. E’ prevista, per tali enti, l’iscrizione in un registro ad hoc,
che sarà tenuto presso il Ministero della giustizia. Per poter essere iscritti,
gli organismi di cui sopra dovranno possedere i requisiti di professionalità,
serietà ed efficienza previsti dal Decreto del Ministero della giustizia 23
luglio 2004, n. 222, rubricato “Regolamento recante la determinazione dei
criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli
organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5” .
Mentre le Camere di Commercio che abbiano
già costituito organismi di conciliazione sul proprio territorio potranno essere
iscritte automaticamente, su semplice richiesta, gli altri organismi, invece,
dovranno essere sottoposti a verifica 1) della la forma giuridica e del grado di
autonomia; 2) della consistenza dell’organizzazione di persone e di mezzi; 3)
dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o
rappresentanti; 4) della trasparenza amministrativa e contabile dell’ente
stesso; 5) delle garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza; 6) del
numero dei conciliatori; 7) della sede dell’ente richiedente.
Per incentivare l’uso dei procedimenti di
conciliazione in ambito societario, il legislatore ha previsto che “tutti gli
atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono
esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie o natura. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro
entro il limite di valore di venticinquemila euro” (art. 39, 1° e 2° co.).
Inoltre, nel caso di esito positivo della conciliazione, il verbale di avvenuta
conciliazione, una volta che sia stata accertata la regolarità formale dello
stesso, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario
ha sede l’ente che ha gestito la procedura di conciliazione e costituisce un
valido “titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Nonostante, come abbiamo sopra
evidenziato, il conciliatore non possa e non debba decidere per le parti, la
normativa che stiamo esaminando prevede un caso in cui sia proprio il terzo
conciliatore a dover prendere una posizione: qualora le parti non riescano a
raggiungere un intesa ed entrambe lo richiedano, il conciliatore dovrà formulare
una sua proposta di accordo, “rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la
conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali è disposta a conciliare”.
Qualora, poi, una delle parti non sia
comparsa per il tentativo di conciliazione, il suo comportamento potrà essere
valutato dal giudice del successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese
processuali “anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura
civile”; eguale misura potrà essere presa per valutare le posizioni assunte
dalle parti stesse davanti al conciliatore.
La crescente attenzione del legislatore
italiano, che si è espresso nei confronti della conciliazione con una
legislazione sempre più apprezzabile, dovrà viaggiare di pari passo con la
necessità che tutti i cittadini (siano essi utenti della strada o professionisti
o manager) conoscano ed utilizzino al meglio questo strumento che rappresenta
oggi, indubbiamente, lo strumento più idoneo alla pacifica composizione dei
conflitti.
E allora ben vengano tutte le iniziative
volte ad una maggiore diffusione dell’istituto, come convegni, seminari, corsi
di formazione e di approfondimento, che rendano la conciliazione un’opportunità
concreta e aperta a tutti per estinguere (e non semplicemente per risolvere) il
conflitto, a tutto vantaggio delle parti.
Nota: articolo dell'Avv. Alessandro Bruni