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 Approcci operativi alla risoluzione delle controversie.

    La storia della conciliazione moderna in Italia ha le sue radici nelle normative previste per il sistema della Camere di Commercio. Infatti la competenza per la promozione e la gestione delle procedure di conciliazione ...


    La storia della conciliazione moderna in Italia ha le sue radici nelle normative previste per il sistema della Camere di Commercio. Infatti la competenza per la promozione e la gestione delle procedure di conciliazione fu inizialmente loro affidata sin dal 1993 quando la Legge 29 dicembre 1993 n° 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura”), nell’ambito della funzione di regolazione del mercato del sistema camerale, ha previsto la costituzione di commissioni di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprenditori e fra imprenditori e consumatori e utenti. A partire dal 2003, quindi, sempre più camere di Commercio offrono un servizio di conciliazione mediante uno sportello ad hoc; servizio retto da un regolamento tariffario e da norme di comportamento dei conciliatori sanciti dall’Unione delle Camere di Commercio (Unioncamere).

    In seconda battuta, la Legge 481/1995, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ha previsto l’eventualità che le controversie tra utenti e gestori dei servizi possano essere rimesse a commissioni arbitrali e di conciliazione costituite presso le Camere di Commercio. In ipotesi di soluzione positivamente raggiunta, il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono di per sé titolo esecutivo, non necessitando a priori la dichiarazione di esecutività da parte dell’autorità giudiziaria.

    Successivamente, la legge 18 giugno 1998, n° 192 rubricata “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, ha sancito l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio del luogo in cui ha sede il subfornitore.

    La Legge 135/2001, rubricata “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, ha previsto che le Camere di Commercio costituiscano commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti aventi ad oggetto la fornitura di servizi turistici. La legge fa comunque salva la possibilità per gli utenti di avvalersi di associazioni di consumatori.

    Ancora più recentemente il Codice del Consumo, decreto legislativo del 6 ottobre 2005 n. 206, ha stabilito che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, nonché gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. In questi casi il verbale di avvenuta conciliazione potrà avere valore di titolo esecutivo esclusivamente dopo essere stato omologato dal giudice del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione. L’art. 140 prosegue sancendo che ove, successivamente al verbale di conciliazione, una parte non adempia agli obblighi che risultano stabiliti nel verbale di conciliazione, l’altra parte (o le altre parti) potrà adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio “affinché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento” di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro per ogni inadempimento o per ogni giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto.

    L’art. 141 dello stesso Codice del Consumo, rubricato “Composizione extragiudiziale delle controversie”, incoraggia anche l’utilizzo di mezzi telematici per la gestione di procedure di conciliazione in materia di consumo. L’articolo prosegue prevedendo la futura costituzione, di comune accordo tra Ministero delle attività produttive ed il Ministero della Giustizia, di un elenco di organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformino ai principi delle raccomandazioni CE 98/257/CE e 2001/310/CE mentre riconosce alle Camere di commercio lo status di organi di composizione extragiudiziale delle controversie in tema di consumo. Il 4° comma stabilisce che non sono considerate vessatorie le clausole di ricorso al tentativo di conciliazione inserite nei contratti dei consumatori solo ove tali clausole si conformino alle disposizioni dello stesso articolo. Da ultimo l’articolo in analisi prevede una disposizione che ha ricevuto molte critiche dottrinarie, sia positive che negative, e che rafforza, se mai ce ne fosse bisogno, la tutela del consumatore, portandola ai massimi termini. Stabilisce infatti il 5° comma che: “[I]l consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale”.

    Ultimamente, il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n° 5, in attuazione alla delega di cui all’art. 12 l. 3 ottobre 2001, n. 366, ha introdotto una vera e propria rivoluzione legislativa: la nuova disciplina societaria e bancaria.

    Tra le novità si prevede, al Titolo VI°, la possibilità, per le materie societarie di cui all’art. 1, di poter risolvere le controversie mediante un tentativo stragiudiziale di conciliazione tra le parti.

    Le controversie di cui all’art. 1 si riferiscono anche al trasferimento di partecipazioni sociali ed ogni altro negozio ad esse inerente, ai rapporti relativi all’intermediazione mobiliare, ai rapporti tra banche e al credito per le opere pubbliche.

    Il summenzionato Titolo VI° del D. Lgs. in esame (artt. 38-40) disciplina interamente le ipotesi di conciliazione extragiudiziale, nelle quali il tentativo di conciliazione viene gestito da un ente terzo (rispetto alle parti in lite), sia esso pubblico (come le Camere di Commercio) o privato. L’art. 38 ha previsto, quindi, l’istituzione degli organismi che dovranno necessariamente dare “garanzie di serietà ed efficienza” per poter essere autorizzati a gestire i tentativi di conciliazione. E’ prevista, per tali enti, l’iscrizione in un registro ad hoc, che sarà tenuto presso il Ministero della giustizia. Per poter essere iscritti, gli organismi di cui sopra dovranno possedere i requisiti di professionalità, serietà ed efficienza previsti dal Decreto del Ministero della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, rubricato “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” .

    Mentre le Camere di Commercio che abbiano già costituito organismi di conciliazione sul proprio territorio potranno essere iscritte automaticamente, su semplice richiesta, gli altri organismi, invece, dovranno essere sottoposti a verifica 1) della la forma giuridica e del grado di autonomia; 2) della consistenza dell’organizzazione di persone e di mezzi; 3) dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti; 4) della trasparenza amministrativa e contabile dell’ente stesso; 5) delle garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza; 6) del numero dei conciliatori; 7) della sede dell’ente richiedente.

    Per incentivare l’uso dei procedimenti di conciliazione in ambito societario, il legislatore ha previsto che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro” (art. 39, 1° e 2° co.). Inoltre, nel caso di esito positivo della conciliazione, il verbale di avvenuta conciliazione, una volta che sia stata accertata la regolarità formale dello stesso, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente che ha gestito la procedura di conciliazione e costituisce un valido “titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.

    Nonostante, come abbiamo sopra evidenziato, il conciliatore non possa e non debba decidere per le parti, la normativa che stiamo esaminando prevede un caso in cui sia proprio il terzo conciliatore a dover prendere una posizione: qualora le parti non riescano a raggiungere un intesa ed entrambe lo richiedano, il conciliatore dovrà formulare una sua proposta di accordo, “rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare”.

    Qualora, poi, una delle parti non sia comparsa per il tentativo di conciliazione, il suo comportamento potrà essere valutato dal giudice del successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali “anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile”; eguale misura potrà essere presa per valutare le posizioni assunte dalle parti stesse davanti al conciliatore.

    La crescente attenzione del legislatore italiano, che si è espresso nei confronti della conciliazione con una legislazione sempre più apprezzabile, dovrà viaggiare di pari passo con la necessità che tutti i cittadini (siano essi utenti della strada o professionisti o manager) conoscano ed utilizzino al meglio questo strumento che rappresenta oggi, indubbiamente, lo strumento più idoneo alla pacifica composizione dei conflitti.

    E allora ben vengano tutte le iniziative volte ad una maggiore diffusione dell’istituto, come convegni, seminari, corsi di formazione e di approfondimento, che rendano la conciliazione un’opportunità concreta e aperta a tutti per estinguere (e non semplicemente per risolvere) il conflitto, a tutto vantaggio delle parti.



Nota: articolo dell'Avv. Alessandro Bruni

Approfondimenti Pubblicato il 22/01/2009


Media : Laconciliazionecommerciale.pdf   


 
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