
Il dibattito odierno sul tema dei “sistemi
alternativi” ha raggiunto un livello di maturità che deriva da un’elaborazione
oramai più che decennale, alla quale l’avvocatura italiana - pur tra mille
esitazioni e titubanze - sostanzialmente non si è mai sottratta.
1. L’evoluzione del dibattito sui sistemi alternativi
Il dibattito odierno sul tema dei “sistemi alternativi” ha
raggiunto un livello di maturità che deriva da un’elaborazione oramai più che
decennale, alla quale l’avvocatura italiana - pur tra mille esitazioni e
titubanze - sostanzialmente non si è mai sottratta.
L’impostazione originaria della discussione, che ha portato a
considerare le procedure alternative in chiave esclusivamente deflattiva del
sistema giudiziario, sulla scia delle scelte operate dal legislatore, non rende
il giusto merito alle potenzialità degli strumenti stragiudiziali e, in
particolare, di quelli consensuali. E’ ormai una constatazione acquisita
nell’esperienza applicativa quella di ritenere le lentezze del processo
ordinario un consistente limite allo sviluppo dei sistemi alternativi, ogni
qualvolta vi sia una parte che non abbia interesse ad una sollecita definizione
della vertenza.
Alla luce di tale fondamentale considerazione, si è
sviluppata una diversa consapevolezza che ha indotto il mondo professionale –
non solo quello forense – a mettere in discussione il ruolo della giurisdizione
come sede naturale di risoluzione delle controversie, in favore di una diversa
valutazione del conflitto che possa incentivare, nella piena prerogativa della
autonomia delle parti, una composizione consensuale, legittimamente prescindendo
dalla rigorosa ponderazione delle posizioni giuridiche dei contendenti.
La giusta pretesa dell’avvocatura per un processo civile che
sia efficiente e garantito non si contrappone di certo con un rinnovato
approccio del professionista che voglia tendere a considerare le soluzioni
consensuali alla stregua di una risposta adeguata al conflitto e, pertanto, come
un sistema non secondario e neanche alternativo, ma più propriamente da
intendersi come parallelo.
Nel contesto appena delineato, lo sviluppo delle procedure
stragiudiziali non può essere interpretato quale conseguenza di un sistema
giurisdizionale ai limiti del collasso, ma deve piuttosto inquadrarsi
all’interno di un sistema pluralista di tutela dei diritti, dove ogni
controversia possa essere risolta attraverso la procedura ritenuta più idonea,
tra diverse procedure tutte parimenti efficienti e garantite, ma diverse nel
loro fondamento, con alcune opportune riserve di giurisdizione pubblica.
2. I sistemi di ADR e l’ambito di discussione
La consistente diffusione dei metodi di Alternative
Dispute Resolution nel mondo anglosassone, già a partire dagli anni ’70, ha
indotto gli operatori del settore, anche nel nostro Paese, alla comune adozione
dell’acronimo ADR, senza considerare che l’importazione di un modello straniero
necessita di un opportuno adattamento alle specificità giuridiche e culturali
del contesto italiano.
Nell’affrontare la discussione sulle prospettive future delle
ADR, è opportuno pertanto inquadrare correttamente l’ambito del confronto.
Anche l’arbitrato viene spesso ricompreso tra i metodi
cosiddetti alternativi, in quanto si colloca in un ambito squisitamente
privatistico, permanendo tuttavia – anche nella sua forma irrituale –
nell’ottica aggiudicativa che è propria della stessa giurisdizione e dalla
quale, sotto il profilo funzionale, non si discosta significativamente.
L’interesse odierno per un sistema stragiudiziale che sia di
immediata fruibilità (posto che l’attivazione di una procedura arbitrale passa
inevitabilmente, nella pratica, per il tramite della clausola compromissoria)
suggerisce di limitare l’ambito della discussione ai metodi consensuali e,
principalmente, alla conciliazione, ove peraltro si rintraccia quella
sostanziale alternatività rispetto alla giurisdizione, che consegue alla
mancanza di qualsiasi potere decisionale in capo al terzo neutrale.
Alcune diverse metodologie consensuali, già esistenti e
praticate in alcuni settori del nostro ordinamento, prendono il nome di
mediazione, dovendosi giustamente preservare le specificità di quelle stesse
metodologie (come nel caso della mediazione familiare), sempre che la
terminologia non costituisca fonte di equivoco, soprattutto in campo civile e
commerciale, ove l’uso del vocabolo conciliazione è ormai ampiamente invalso.
Non può infine trascurarsi, nel quadro delle forme
alternative e consensuali, la transazione, la quale ultima rappresenta un
diffusissimo e fondamentale negozio in funzione risolutiva della controversia
che – pur nella diversità metodologica che la distingue dalla conciliazione –
deve essere incentivata, valorizzando l’irrinunciabile ruolo della classe
forense nell’assistenza delle parti contendenti.
3. Il ruolo dell’avvocatura ed il percorso intrapreso
Per quanto riguarda in particolare la conciliazione
stragiudiziale, in forza degli interventi normativi susseguitesi e nella
successiva applicazione pratica, ci sono stati diversi soggetti che hanno
accampato una competenza nella gestione delle procedure conciliative, non sempre
con un’adeguata qualificazione e con un corretto inquadramento della funzione
del metodo.
Fin dalla prima ora, l’avvocatura non ha fatto mancare il
proprio contributo nel dibattito e nell’elaborazione teorica, sia pure con un
innegabile ritardo nell’organizzazione di opportune strutture di gestione
forensi, di cui solo recentemente si sono registrate le prime iniziative.
In considerazione della fondamentale presa d’atto che
l'attività conciliativa è attività propria del professionista legale,
l'avvocatura ha correttamente rivendicato, anche in funzione di un interesse
della collettività, il proprio ruolo nella gestione delle procedure consensuali,
tanto attraverso l’opera dei professionisti avvocati chiamati a condurre il
“tavolo” della conciliazione o ad assistere le parti, quanto attraverso
l’amministrazione delle procedure da affidarsi ad organismi forensi
appositamente istituiti.
Il dibattito “istituzionale”, in sede forense, si è
sviluppato già a partire dalla Conferenza Nazionale di Pisa dell’OUA del 4-6
dicembre 1998, ove la nostra categoria si è confrontata per la prima volta, in
modo significativo, sul fenomeno delle ADR, per poi proseguire con il Forum
Nazionale di Firenze dell’OUA sulla riforma della giustizia civile dell’8-10
maggio 2003.
Molti dei risultati di quei confronti possono dirsi ormai
acquisiti e condivisi dalla maggior parte dei soggetti che si occupano di
risoluzione alternativa.
Uno di questi risultati si è tradotto nella definitiva
constatazione della inefficacia dei tentativi obbligatori di conciliazione, in
forza di una connotazione volontaristica dei procedimenti non contenziosi che
mal si concilia con l’imposizione del tentativo, da cui certamente non deriva
alcun beneficio ai fini del buon esito della procedura. Fin dalla conferenza di
Pisa, l’avvocatura ha espresso una forte preoccupazione verso questi modelli
impositivi preprocessuali (ancora rispondenti ad una logica esclusivamente
deflativa), che prescrivono il tentativo di conciliazione a pena di
improcedibilità dell’azione, in favore di meccanismi di tipo incentivale.
Già la riforma societaria, in tema di conciliazione
stragiudiziale, si è orientata decisamente in questa direzione, nel momento in
cui non è stata prevista alcuna obbligatorietà del tentativo di conciliazione,
prevedendo piuttosto degli incentivi di carattere fiscale – ancora deboli – per
l’espletamento della procedura.
Un ulteriore risultato efficacemente sostenuto
dall’avvocatura si è proprio concretizzato nel riconoscimento, tuttora in via di
formalizzazione normativa, del ruolo degli ordini forensi nell’organizzazione di
organismi di gestione da istituirsi presso ogni sede di tribunale.
L’odierno Congresso Forense si svolge in un momento di
particolare fermento per la giustizia alternativa, nei confronti della quale le
aspettative sono decisamente alte.
Diversi ordini forensi hanno già costituito dei propri
organismi di conciliazione e, unitamente ad altre associazioni ed unioni, hanno
dato vita al Coordinamento della Conciliazione Forense, che si pone l’obiettivo
principale di adottare degli standard comuni di organizzazione e di gestione
delle iniziative forensi in tema di conciliazione, nonché di intraprendere
azioni per la divulgazione della risoluzione alternativa.
A ciò si aggiunga che il disegno di legge n.1082, in
discussione al Senato, contiene delle significative previsioni di delega in tema
di conciliazione, che impongono all’avvocatura una pronta risposta, sia in
termini di approntamento delle strutture, sia in termini di contributo alla
imminente riforma decisamente attesa.
4. L’evoluzione normativa e le prospettive di sviluppo della
conciliazione
La conciliazione, intesa come procedura di risoluzione
consensuale, è stata fatta oggetto di una serie di interventi normativi
(soprattutto negli ultimi dieci anni), che hanno determinato la nascita delle
esperienze camerali e degli altri soggetti pubblici e privati che si sono
organizzati per offrire un servizio di gestione delle procedure conciliative.
Tuttavia, le tante previsioni normative che si sono susseguite – sia quelle che
hanno imposto un tentativo obbligatorio, sia quelle che hanno contemplato la
mera facoltatività – hanno manifestando diverse contraddizioni che non hanno
giovato alla diffusione del metodo, che resta a tutt’oggi scarsamente utilizzato
rispetto alla giurisdizione.
È ormai fortemente avvertita la necessità di una disciplina
generale in tema di conciliazione, che fornisca le garanzie di organizzazione
delle procedure e che disponga gli opportuni meccanismi d’incentivazione, nella
prospettiva di ottenere la fiducia degli utenti nei confronti di queste forme
alternative.
Nel corso degli anni, si sono susseguite molte proposte
normative (Fassino, Bonito, Cola, Mazzoni, Fragalà, ecc.), tra le quali una
giusta menzione merita la riforma elaborata dalla nota Commissione Vaccarella,
la quale si era già espressa per l’eliminazione dell’obbligatorietà dei
tentativi di conciliazione ed aveva proposto – peraltro in linea con gli
orientamenti dell’OUA – l’introduzione di forme di “mediazione non obbligatoria”
nel corso del procedimento giudiziale (presso soggetti esterni “professionalmente
qualificati”), con sospensione del giudizio se nessuna delle parti si
oppone.
In questo senso, erano già state recepite le perplessità
manifestate dall’avvocatura con riguardo ai meccanismi conciliativi
endoprocessuali, che non consentono lo svolgimento di un effettivo ruolo
conciliativo da parte del giudice, anche a causa dei rischi di anticipazione
della decisione nonché per le comprensibili remore delle parti.
A seguito poi dell’introduzione del modello di conciliazione
stragiudiziale in materia societaria, ci sono stati diversi richiami normativi
che hanno fatto proprio riferimento al D.lgs. n.5/2003 in ambiti diversi (quali,
tra gli altri, i contratti di affiliazione commerciale), senza alcun progetto
organico di disciplina del settore.
Oggi finalmente, anche in forza della spinta dell’avvocatura
e forse della consueta “ossessione” deflattiva del nostro legislatore, la Camera
dei Deputati (art.62 bis del ddl 1441 bis) ha già approvato alcune
disposizioni di delega proposte dal Governo che sono ora in discussione al
Senato (art.39 del ddl 1082).
Il disegno di legge è senza dubbio perfettibile, ma alcune
fondamentali previsioni meritano la massima attenzione da parte dell’avvocatura
e devono quindi essere oggetto di questa discussione, anche alla luce della
recente approvazione della direttiva comunitaria, peraltro richiamata dal ddl.
A prescindere dalla discutibile adozione del termine
“mediazione”, accostato equivocamente alla più corretta denominazione di
“conciliazione” (trattandosi di controversie in ambito civile e commerciale),
deve evidenziarsi che la normativa delegata dovrà:
-
prevedere che la conciliazione sia introdotta senza
precludere l’accesso alla giustizia (non è chiaro se il legislatore delegato
possa contemplare altri tentativi obbligatori di conciliazione, come una prima
bozza di articolato ministeriale paventava);
-
prevedere che la conciliazione sia svolta da
organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del
servizio;
-
disciplinare la conciliazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui
al D.lgs. 5/2003, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero
della giustizia di un Registro degli organismi di conciliazione (non è chiaro
– e sarebbe opportuno chiarirlo – se trattasi del Registro già esistente ed
operativo presso il ministero);
-
prevedere la possibilità, per i consigli degli
ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di
conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli
stessi consigli, con relativa iscrizione di diritto nel Registro (previsione
decisamente caldeggiata dall’avvocatura e finalmente recepita);
-
prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli
degli ordini professionali (non si comprende a quali ordini possa riferirsi
questa previsione e se tali ordini godranno di una sorta di esclusiva per queste
materie, in tal caso non auspicabile, soprattutto se in danno degli organismi
forensi);
-
prevedere il dovere dell’avvocato di informare il
cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi
dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di
conciliazione (previsione accettabile in termini di principio, ma di scarsa
utilità pratica; in ogni caso è auspicabile che non sia contemplata alcuna
sanzione);
-
prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale (previsione anche questa sollecitata
dall’avvocatura, che deve tuttavia spingersi oltre quanto già previsto dalla
riforma societaria);
-
prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in
sede di procedimento di conciliazione, sanzioni ricollegabili alla ripartizione
delle spese processuali e possibili condanne ulteriormente sanzionatorie (a
prescindere dalla difficoltà di identificare la piena “corrispondenza” prevista
dalla norma, le sanzioni – peraltro sulla scia di quanto previsto dall’art.40
del D.lgs. 5/2003 – appaiono forse eccessive e insostenibili sul piano
processuale; in ogni caso, il principio volontaristico che connota le procedure
mediative e conciliative verrebbe contraddetto dalla prospettiva di sanzioni
riconducibili al comportamento delle parti al tavolo negoziale);
-
prevedere che il verbale di conciliazione abbia
efficacia esecutiva (previsione opportuna, anche questa già sollecitata
dall’avvocatura e, peraltro, già contemplata dalla riforma societaria che la
legge delega richiama; sotto questo profilo sarebbe auspicabile un più attendo
raccordo tra le nuove previsioni, la normativa societaria e le altre
disposizioni già esistenti, onde evitare contraddizioni o inutili ripetizioni).
Nota: articolo dell'Avv. Angelo Santi