
L'organismo di vigilanza e tutela dei mercati mobiliari ha
compiuto un ulteriore ed importante passo il cammino verso l'effettività della
procedura di conciliazione istituita dal governo Prodi, nel corso della scorsa
legislatura, con il decreto legislativo n. 179 dell'8 ottobre 2007.
La Consob ha intrapreso la procedura di consultazione
sulla bozza di regolamento di funzionamento dell'organismo di conciliazione,
nella quale viene tracciata una prima ipotesi della struttura e della
composizione della Camera di conciliazione ed arbitrato, delle sue funzioni,
delle procedure di svolgimento dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato,
ordinario o semplificato, e naturalmente dei costi di accesso.
L’ambito di operatività dell'organismo di conciliazione,
secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 179/2007, sarà quello della
risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli investitori – con
esclusione tuttavia di quelli professionali – e gli intermediari che abbiano
disatteso gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
rapporti contrattuali in materia di servizi di investimento.
Secondo l'interpretazione della Consob, la Camera dovrebbe
poter rivolgere la propria attività anche alle controversie in materia di
gestione collettiva del risparmio.
Per espresso riferimento della commissione, in assenza di
indicazioni legislative circa il tipo di struttura da conferire alla Camera, è
stata analizzata e considerata sia la struttura di organizzazioni di gestione
agili e poco strutturate (come è per la camera nazionale arbitrale in
agricoltura, composta dal suo Direttore,dal personale e
dalle strutture messe a disposizione dal Dipartimento delle politiche di
sviluppo) sia quella di organismi con articolazione più complessa e sovente
dotati di personalità giuridica (come è per gli organismi istituiti dalle Camere
di commercio, per lo più sotto forma di azienda speciale).
Il modello procedurale è quello paritetico, con un
collegio di conciliazione composto di ben cinque membri imparziali, che non
devono aver avuto rapporti o rivestito incarichi presso gli intermediari
finanziari o i rappresentanti degli investitori.
L'accesso alla procedura di conciliazione Consob dovrà
essere necessariamente preceduto dall'esperimento del formale reclamo, sul quale
l'intermediario dovrà esporre la propria posizione entro trenta giorni. In caso
di mancata risposta o di esito negativo del reclamo, l'investitore - entro un
anno - potrà dare avvio al procedimento.
Secondo l'art. 2, comma 2 della bozza di regolamento
attuativo, i componenti della Camera andranno scelti tra: a) gli avvocati
iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori e dei dottori commercialisti iscritti nella sezione A)
dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici
ann, b) i notai con almeno sei anni di anzianità di servizio, c) i magistrati
ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati
amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in
quiescenza, d) i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed
economiche, ed e) i dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno
venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridico/economiche
in servizio o in quiescenza.
Nota: a cura della redazione