
Il 25 giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo regolamento
delle procedure di risoluzione dell3e controversie tra utenti e gestori dei
servizi emanato dall’Autorità Garante per le telecomunicazioni con la delibera
n. 173/07/CONS, che ha abrogato il precedente testo approvato con la delibera n.
182/02/CONS del 19 giugno 2002.
Il nuovo regolamento disciplina le regole per la gestione
delle liti in materia di controversie con gli operatori delle comunicazioni -
vale a dire dei fornitori di servizi di telefonia, di accesso alla rete
internet e di canali televisivi a pagamento – per le ipotesi di violazione delle
regole che disciplinano il servizio e per le violazioni dei diritti degli utenti
finali stabilite da norme di legge, dalle delibere dell’Autorità, dalle
condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
Viene tenuto fermo e ribadito che l’esperimento del
tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria
nei confronti dei fornitori dei servizi, ma viene allargata la platea delle
procedure a cui gli utenti potranno ricorrere.
In particolare viene formalmente prevista l’equiparazione
– quanto alla condizione di procedibilità – alle procedure dinanzi agli
organismi di conciliazione istituiti presso i Corecom regionali di quelle
gestite dagli sportelli di conciliazione istituiti presso le Camere di commercio
territoriali e dagli organismi paritetici sorti dagli accordi tra associazioni
di consumatori e gestori, ed infine da tutti quelli riconosciuti dal Codice del
Consumo.
Nel caso in cui il Corecom competente non abbia firmato la
convenzione bilaterale con l’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate,
l'utente potrà promuovere il tentativo di Conciliazione anche presso la Camera
di Commercio territoriale o gli organismi iscritti nell'elenco dei gestori della
conciliazione societaria.
Nota: a cura della redazione