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 Conciliazione telecomunicazioni: nuove regole

    Il 25 giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle procedure di risoluzione dell3e controversie tra utenti e gestori dei servizi emanato dall’Autorità Garante per le telecomunicazioni con la delibera n. 173/07/CONS, che ha abrogato il precedente testo approvato con la delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002.


    Il nuovo regolamento disciplina le regole per la gestione delle liti in materia di controversie con gli operatori delle comunicazioni -  vale a dire dei fornitori di servizi di telefonia, di accesso alla rete internet e di canali televisivi a pagamento – per le ipotesi di violazione delle regole che disciplinano il servizio e per le violazioni dei diritti degli utenti finali stabilite da norme di legge, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

    Viene tenuto fermo e ribadito che l’esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nei confronti dei fornitori dei servizi, ma viene allargata la platea delle procedure a cui gli utenti potranno ricorrere.

    In particolare viene formalmente prevista l’equiparazione – quanto alla condizione di procedibilità – alle procedure dinanzi agli organismi di conciliazione istituiti presso i Corecom regionali di quelle gestite dagli sportelli di conciliazione istituiti presso le Camere di commercio territoriali e dagli organismi paritetici sorti dagli accordi tra associazioni di consumatori e gestori, ed infine da tutti quelli riconosciuti dal Codice del Consumo.

   Nel caso in cui il Corecom competente non abbia firmato la convenzione bilaterale con l’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate, l'utente potrà promuovere il tentativo di Conciliazione anche presso la Camera di Commercio territoriale o gli organismi iscritti nell'elenco dei gestori della conciliazione societaria.



Nota: a cura della redazione

Norme Italiane Pubblicato il 07/07/2007


Media : 173-07-CONS.pdf   


 
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