
Il 23 aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato in
via definitiva - ed in seconda lettura - una prima fondamentale direttiva che istituisce
il ricorso alle procedure di conciliazione per la risoluzione
delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.
Il provvedimento risulta di estremo interesse, perché rappresenta la prima norma introdotta nell'ordinamento giuridico
comunitario in materia di risoluzione negoziata delle
controversie civili e commerciali.
L'iniziativa legislativa persegue l'obiettivo di creare e
sviluppare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, nel quale la libera circolazione delle persone
sia garantita, ed è inserita nel più ampio solco delle iniziative tese ad
incentivare una fattiva
cooperazione giudiziaria in
materia civile, indispensabile per il corretto funzionamento del mercato
interno.
Gia in occasione della riunione di Tampere (15/16 ottobre
1999) il Consiglio d'Europa aveva evidenziato la centralità del problema della
garanzia di un migliore e più effettivo accesso alla giustizia, ed aveva perciò invitato
gli stati membri ad istituire procedure extragiudiziali di risoluzione delle
controversie. Nel maggio 2000 il Consiglio era poi tornato sull'argomento,
ribadendo l'importanza della istituzione di
procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia
civile e commerciale come metodo per semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.
E' nell'aprile del 2002 che la Commissione ha però presentato un Libro
Verde dedicato ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale,
tracciando lo stato dell'arte del ricorso alle procedure di composizione
negoziata delle liti - sempre in materia civile e commerciale - nei paesi
membri, ed avviando una consultazione diffusa con gli stessi stati, e con tutte
le altre parti interessate, per giungere ad un allineamento delle prassi applicative ed
all'individuazione di strategie efficaci per la concreta diffusione
dell'accesso alle A.D.R..
Il legislatore europeo ha ritenuto di delineare i primi
principi di riferimento della conciliazione comunitaria nella materia delle
controversie transfrontaliere, ritenute più adatte ad accogliere i vantaggi
offerti dalla mediazione, con la dichiarata speranza che l'esito positivo delle
ricadute applicative possa indurre gli stati membri ad incentivare
l'applicazione delle disposizioni fissate anche alle procedure di composizione
stragiudiziale interne.
Per controversia transfrontaliera si deve intendere una
vertenza in cui almeno una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno
stato membro diverso
da quella dell'altra parte nel momento in cui: a), le parti convengano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della
controversia; b) la mediazione venga ordinata da un magistrato; c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sia
stabilito da una norma del diritto nazionale,
o d) le parti vengano invitate a svolgere un tentativo di conciliazione o a
partecipare ad una sessione informativa.
Il Parlamento Europeo esorta gli stati membri a
favorire l'utilizzo, nella gestione delle procedure conciliative, delle
moderne tecnologie di comunicazione, invitando a considerare gli ulteriori
benefici che le O.D.R. sono in grado di assicurare, particolarmente alle
controversie transfrontaliere, per le quali verrebbe a cadere l'ostacolo
costituito dalla distanza dei luoghi di residenza delle parti ed ovviamente
anche quella dell'organismo gestore.
La direttiva dispone che l'accesso alla procedura di
conciliazione transfrontaliera debba essere caratterizzato, innanzitutto, dalla
sua volontarietà; in tale prospettiva deve essere sempre garantito alle parti il
libero ed incondizionato esercizio dell'eventuale recesso.
Per garantire la necessaria fiducia reciproca delle parti
e la riservatezza del procedimento,
oltre che l'esecuzione degli accordi raggiunti in
mediazione, gli Stati membri vengono invitati ad incoraggiare, con qualsiasi mezzo
da essi ritenuto appropriato, la
formazione dei mediatori e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo
della qualità dei servizi di mediazione.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare la flessibilità del processo di
mediazione e l'autonomia delle parti, sorvegliando affinché la mediazione venga condotta in modo
efficace,
imparziale e competente, mentre i conciliatori stessi sono chiamati ad attenersi scrupolosamente
alle disposizioni fissate nel codice di condotta europeo per i mediatori.
Nota: a cura della redazione