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 Prima direttiva comunitaria in tema di ADR

    Il 23 aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva - ed in seconda lettura - una prima fondamentale direttiva che istituisce il ricorso alle procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.


    Il provvedimento risulta di estremo interesse, perché rappresenta la prima norma introdotta nell'ordinamento giuridico comunitario in materia di risoluzione negoziata delle controversie civili e commerciali.

    L'iniziativa legislativa persegue l'obiettivo di creare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale la libera circolazione delle persone sia garantita, ed è inserita nel più ampio solco delle iniziative tese ad incentivare una fattiva cooperazione giudiziaria in materia civile, indispensabile per il corretto funzionamento del mercato interno.

    Gia in occasione della riunione di Tampere (15/16 ottobre 1999) il Consiglio d'Europa aveva evidenziato la centralità del problema della garanzia di un migliore e più effettivo accesso alla giustizia, ed aveva perciò invitato gli stati membri ad istituire procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Nel maggio 2000 il Consiglio era poi tornato sull'argomento, ribadendo l'importanza della istituzione di procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale come metodo per semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.

    E' nell'aprile del 2002 che la Commissione ha però presentato un Libro Verde dedicato ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, tracciando lo stato dell'arte del ricorso alle procedure di composizione negoziata delle liti - sempre in materia civile e commerciale - nei paesi membri, ed avviando una consultazione diffusa con gli stessi stati, e con tutte le altre parti interessate, per giungere ad un allineamento delle prassi applicative ed all'individuazione di strategie efficaci per la concreta diffusione dell'accesso alle A.D.R..

    Il legislatore europeo ha ritenuto di delineare i primi principi di riferimento della conciliazione comunitaria nella materia delle controversie transfrontaliere, ritenute più adatte ad accogliere i vantaggi offerti dalla mediazione, con la dichiarata speranza che l'esito positivo delle ricadute applicative possa indurre gli stati membri ad incentivare l'applicazione delle disposizioni fissate anche alle procedure di composizione stragiudiziale interne.

    Per controversia transfrontaliera si deve intendere una vertenza in cui almeno una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno stato membro diverso da quella dell'altra parte nel momento in cui: a), le parti convengano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; b) la mediazione venga ordinata da un magistrato; c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sia stabilito da una norma del diritto nazionale, o d) le parti vengano invitate a svolgere un tentativo di conciliazione o a partecipare ad una sessione informativa.

    Il Parlamento Europeo esorta gli stati membri a favorire l'utilizzo, nella gestione delle procedure conciliative, delle moderne tecnologie di comunicazione, invitando a considerare gli ulteriori benefici che le O.D.R. sono in grado di assicurare, particolarmente alle controversie transfrontaliere, per le quali verrebbe a cadere l'ostacolo costituito dalla distanza dei luoghi di residenza delle parti ed ovviamente anche quella dell'organismo gestore.

    La direttiva dispone che l'accesso alla procedura di conciliazione transfrontaliera debba essere caratterizzato, innanzitutto, dalla sua volontarietà; in tale prospettiva deve essere sempre garantito alle parti il libero ed incondizionato esercizio dell'eventuale recesso.

    Per garantire la necessaria fiducia reciproca delle parti e la riservatezza del procedimento, oltre che l'esecuzione degli accordi raggiunti in mediazione, gli Stati membri vengono invitati ad incoraggiare, con qualsiasi mezzo da essi ritenuto appropriato, la formazione dei mediatori e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità dei servizi di mediazione.

    Gli Stati membri dovrebbero assicurare la flessibilità del processo di mediazione e l'autonomia delle parti, sorvegliando affinché la mediazione venga condotta in modo efficace,  imparziale e competente, mentre i conciliatori stessi sono chiamati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni fissate nel codice di condotta europeo per i mediatori.



Nota: a cura della redazione

Norme Europee Pubblicato il 08/06/2008


Media : direttiva2008-52-CE.pdf   


 
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