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 La Delega per la conciliazione civile è legge

    Con 136 voti a favore, 92 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva, il 26 maggio 2009, il ddl n. 1082-B contenente, tra le altre disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, e la competitività, la delega al governo per l'introduzione della conciliazione civile e commerciale.


    Con 136 voti a favore, 92 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva, il ddl n. 1082-B contenente, tra le altre disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, e la competitività, la delega al governo per l'introduzione della conciliazione civile e commerciale.

    Con l'art. 60, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

    La delega al governo dispone che i consigli degli ordini degli avvocati possano istituire, presso i tribunali a cui afferiscono, appositi organismi di conciliazione che potranno essere iscritti di diritto nel registro ministeriale degli organismi autorizzati alla gestione delle procedure conciliative.

    In via residuale, per controversie vertenti in particolari materie, potranno essere istituiti organismi di conciliazione anche presso gli altri consigli degli ordini professionali; ugualmente titolati ad ottenere l'iscrizione di diritto nel registro ministeriale.

    In analogia a quanto previsto dall'art. 40 del d. lgs n. 5/2003, in caso in cui la conciliazione dovesse chiudersi con un provvedimento che corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo, e potrà finanche disporre la condanna di questi al rimborso delle spese sostenute dal soccombente e di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.

 



Nota: a cura della redazione - allegato il testo approvato

Documenti Pubblicato il 27/05/2009


Media : 1082def.pdf   


 
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