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 La Camera approva la legge delega sulla conciliazione

    Il 29 aprile la Camera dei Deputati ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge n. 1441-bis, contenente, tra l'altro, la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale.


    La riforma dovrà essere attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge , ai sensi dell'art. 39 del disegno di legge approvato, e nel rispetto della normativa comunitaria, oltre che in coordinamento con le altre disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, come l'art. 40 del d lgs. 5/2003, con cui è stata introdotta e disciplinata la procedura di conciliazione nel giudizio civile societario.

    La delega al governo dispone che i consigli degli ordini degli avvocati possano istituire, presso i tribunali a cui afferiscono, appositi organismi di conciliazione che potranno essere iscritti di diritto nel registro ministeriale degli organismi autorizzati alla gestione delle procedure conciliative.

    In via residuale, per controversie vertenti in particolari materie, potranno essere istituiti organismi di conciliazione anche presso gli altri consigli degli ordini professionali; ugualmente titolati ad ottenere l'iscrizione di diritto nel registro ministeriale.

    In analogia a quanto previsto dall'art. 40 del d. lgs n. 5/2003, in caso in cui la conciliazione dovesse chiudersi con un provvedimento che corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo, e potrà finanche disporre la condanna di questi al rimborso delle spese sostenute dal soccombente e di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.

    A causa dell'introduzione, in altre parti disciplinanti diverse materie, il provvedimento è stato trasmesso nuovamente al Senato per l'approvazione definitiva.



Nota: a cura della redazione

News Pubblicato il 30/04/2009


 
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