Il 29 aprile la Camera dei Deputati ha approvato, con
modificazioni, il disegno di legge n. 1441-bis, contenente, tra l'altro, la
delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione civile e commerciale.
La riforma dovrà essere attuata entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge , ai sensi dell'art. 39 del disegno di legge approvato, e nel rispetto della normativa comunitaria, oltre
che in coordinamento con le altre disposizioni vigenti nel nostro ordinamento,
come l'art. 40 del d lgs. 5/2003, con cui è stata introdotta e disciplinata la
procedura di conciliazione nel giudizio civile societario.
La delega al governo dispone che i consigli degli ordini
degli avvocati possano istituire, presso i tribunali a cui afferiscono, appositi
organismi di conciliazione che potranno essere iscritti di diritto nel registro
ministeriale degli organismi autorizzati alla gestione delle procedure
conciliative.
In via residuale, per controversie vertenti in particolari
materie, potranno essere istituiti organismi di conciliazione anche presso gli
altri consigli degli ordini professionali; ugualmente titolati ad ottenere
l'iscrizione di diritto nel registro ministeriale.
In analogia a quanto previsto dall'art. 40 del d. lgs n.
5/2003, in caso in cui la conciliazione dovesse chiudersi con un provvedimento
che corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di
procedimento di conciliazione, il giudice potrà escludere la ripetizione delle
spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo, e potrà finanche
disporre la condanna di questi al rimborso delle spese sostenute dal soccombente
e di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
A causa dell'introduzione, in altre parti disciplinanti
diverse materie, il provvedimento è stato trasmesso nuovamente al Senato per
l'approvazione definitiva.
Nota: a cura della redazione
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Pubblicato il 30/04/2009 |