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| | Il Parlamento modifica l'art.8 del D. Lgs. 28/2010 |
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La manovra finanziaria correttiva
emanata dal Parlamento Italiano il 14 settembre 2011 ha
sensibilmente inasprito le conseguenze che
dovrà subire chi non parteciperà agli incontri di
mediazione senza un giustificato motivo.
L'articolo 2 comma 35 sexies dellla
manovra bis, infatti, ha introdotto una significativa integrazione
dell'articolo 8 comma 5 del Decreto Legislativo 28/2010.
Il legislatore ha introdotto,
più esattamente, l'espresso obbligo per il giudice
di condannare chi si costituisce in giudizio senza aver
preventivamente partecipato alla mediazione - non fornendo un
giustificato motivo - a pagare alle casse dello Stato una
somma di importo uguale a quella del contributo
unificato dovuto per il giudizio.
La sanzione così introdotta
può essere disposta solo nei procedimenti giudiziari
vertenti nelle materie indicate nell'art. 5 del Decreto Legislativo
28/2010, e finisce per dare un contenuto concreto e significativo alle
aspettative di deflazione del contenzioso civile.
In concreto la condanna al pagamento
della somma dovuta come contributo unificato si affianca - sempre per
il quinto comma dell'articolo 8 del Decreto citato - alla
possibilità, per il giudice, di desumere argomenti di prova
della fondatezza della domanda giudiziaria proprio dalla diserzione
della mediazione (senza giustificato motivo), da parte di chi vi sia
stato chiamato.
In allegato il testo del nuovo art.8
Nota: a cura della redazione
| News |
Pubblicato il 15/09/2011 |
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| Media : | Articolo8.pdf | | | |
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