Home Page
Chi Siamo
I Servizi
Links
Contatti


· Norme Italiane
· Norme Europee
· Documenti
· News
· Novità in libreria
· Approfondimenti
· Archivio News
· La Mediazione
· Collaborazioni
· Richiedi un parere
· Faqs

In questo momento ci sono, 5 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.

Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui

· 1: Camera di Conciliazione presso Ordine dei Medici Ch. e degli Odontoiatri di Palermo
· 2: Studio Mediazioni
· 3: Co.Me. - Conflicts Mediation
· 4: Formamed
· 5: Verba Manent
· 6: Conciliare Conviene
· 7: Associazione GEA
· 8: Laboratorio Unaltromodo
· 9: The International Academy of Mediators
· 10: Association for Conflict Resolution

 Il Parlamento modifica l'art.8 del D. Lgs. 28/2010

     La manovra finanziaria correttiva emanata dal Parlamento Italiano il 14 settembre 2011 ha sensibilmente inasprito le conseguenze che dovrà subire chi non parteciperà agli incontri di mediazione senza un giustificato motivo.

    L'articolo 2 comma 35 sexies dellla manovra bis, infatti, ha introdotto una significativa integrazione dell'articolo 8 comma 5 del Decreto Legislativo 28/2010.
    Il legislatore ha introdotto, più esattamente, l'espresso obbligo per il giudice di condannare chi si costituisce in giudizio senza aver preventivamente partecipato alla mediazione - non fornendo un giustificato motivo - a pagare alle casse dello Stato una somma di importo uguale a quella del contributo unificato dovuto per il giudizio.
    La sanzione così introdotta può essere disposta solo nei procedimenti giudiziari vertenti nelle materie indicate nell'art. 5 del Decreto Legislativo 28/2010, e finisce per dare un contenuto concreto e significativo alle aspettative di deflazione del contenzioso civile.
    In concreto la condanna al pagamento della somma dovuta come contributo unificato si affianca - sempre per il quinto comma dell'articolo 8 del Decreto citato - alla possibilità, per il giudice, di desumere argomenti di prova della fondatezza della domanda giudiziaria proprio dalla diserzione della mediazione (senza giustificato motivo), da parte di chi vi sia stato chiamato.

In allegato il testo del nuovo art.8

   


   

Nota: a cura della redazione

News Pubblicato il 15/09/2011


Media : Articolo8.pdf   


 
Nickname

Password

Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai ricevere la nostra newsletter ed usufruire dei servizi offerti.


In mediazione la parte deve essere assistita da un avvocato ?

Sempre e comunque
Solo per alcune materie
Solo per liti di maggior valore
No, anche da altri professionisti
No, l'assistenza deve essere facoltativa



Risultati
Sondaggi

Voti 302

Home
Chi siamo
I servizi
Links
Contatti