La Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011 ha
pubblicato il decreto del ministero della Giustizia n. 145 del 6 luglio 2011,
con cui sono stati introdotte disposizioni modificative del precedente D.M. 180
del 18.10.2010, poi impugnato innanzi al T.A.R. del Lazio da numerosi Ordini
forensi.
Il provvedimento presenta interessanti novità perché
interviene innanzitutto sui criteri di formazione e su quelli modalità di nomina
dei mediatori.
Ancora più rilevanti appaiono le modifiche apportate ai
criteri di determinazione delle indennità dovute agli organismi di mediazione
per i procedimenti relativi alle materie obbligatorie indicate nell'art.5 comma
1 del d.lgs 28/2010.
Il legislatore delegato stabilisce, oltre alla specifica
formazione ed all'aggiornamento almeno biennale delle competenze, l'obbligo di
partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di
mediazione svolti presso gli Organismi iscritti al registro tenuto presso il
Ministero di giustizia.
Viene quindi nuovamente fissato in dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del D.M. 180/2010 il termine in cui i mediatori già
abilitati ai sensi della normativa sulla mediazione societaria di cui al D.M.
222/2004 dovranno acquisire i requisiti previsti per l’esercizio della
mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di
mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi
materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.
I regolamenti degli organismi dovranno esporre i criteri
con cui si procede alla nomina dei singoli mediatori nelle diverse procedure,
fermo restando che si dovrà sempre tener conto della specifica competenza
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea
universitaria da essi posseduta.
Sotto il profilo economico, va evidenziata la introduzione
di nuovi criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi, ai
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 28/2010, per cui l’importo massimo delle spese di
mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della
tabella A allegata al decreto viene così aggiornato:
a) nelle materie di cui all’arti. 5, co. 1, del D.Lgs. 180/2010, deve essere
ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti;
b) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione
partecipa al procedimento deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e
a 50 euro per tutti gli altri scaglioni.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile,
o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo deciderà
il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 comunicandolo alle
parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore della
controversia dovesse risultare diverso da quello dichiarato dalle parti,
l’importo dell’indennità sarà comunque dovuto secondo il corrispondente
scaglione di riferimento.
Il regolamento di procedura dell’organismo potrà infine
prevedere che le indennità di mediazione debbano essere corrisposte per intero
prima del rilascio del verbale di accordo.
Tutte le modifiche sopra riportate sono già in vigore dal
26 agosto 2011.