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 Il D.M. 145/2011 ridisegna le regole della mediazione

    La Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011 ha pubblicato il decreto del ministero della Giustizia n. 145 del 6 luglio 2011, con cui sono stati introdotte disposizioni modificative del precedente D.M. 180 del 18.10.2010, poi impugnato innanzi al T.A.R. del Lazio da numerosi Ordini forensi.


    Il provvedimento presenta interessanti novità perché interviene innanzitutto sui criteri di formazione e su quelli modalità di nomina dei mediatori.   

    Ancora più rilevanti appaiono le modifiche apportate ai criteri di determinazione delle indennità dovute agli organismi di mediazione per i procedimenti relativi alle materie obbligatorie indicate nell'art.5 comma 1 del d.lgs 28/2010.

    Il legislatore delegato stabilisce, oltre alla specifica formazione ed all'aggiornamento almeno biennale delle competenze, l'obbligo di partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli Organismi iscritti al registro tenuto presso il Ministero di giustizia.

    Viene quindi nuovamente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 180/2010 il termine in cui i mediatori già abilitati ai sensi della normativa sulla mediazione societaria di cui al D.M. 222/2004 dovranno acquisire i requisiti previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.

    I regolamenti degli organismi dovranno esporre i criteri con cui si procede alla nomina dei singoli mediatori nelle diverse procedure, fermo restando che si dovrà sempre tener conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria da essi posseduta.

    Sotto il profilo economico, va evidenziata la introduzione di nuovi criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 28/2010, per cui l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al decreto viene così aggiornato:

a) nelle materie di cui all’arti. 5, co. 1, del D.Lgs. 180/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti;

b) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per tutti gli altri scaglioni.

    Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo deciderà il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 comunicandolo alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore della controversia dovesse risultare diverso da quello dichiarato dalle parti, l’importo dell’indennità sarà comunque dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

    Il regolamento di procedura dell’organismo potrà infine prevedere che le indennità di mediazione debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.

    Tutte le modifiche sopra riportate sono già in vigore dal 26 agosto 2011.



Nota: a cura della redazione


Media : DM180modificato.pdf DM145-11.pdf  


 
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