Lo scorso 4 luglio, dopo la sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno, è entrata in vigore la legge
n. 69/2009, il cui articolo 60 ha conferito al governo italiano una importante
delega legislativa – da attuare entro sei mesi – per la disciplina della
mediazione e della conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Secondo l’impianto della legge di delega,
i decreti legislativi che l’esecutivo è chiamato ad adottare individueranno
negli Ordini degli Avvocati lo snodo principale delle procedure di composizione
negoziata delle controversie.
Agli Ordini Forensi verrà concessa la
facoltà di istituire, nei locali dei tribunali e con propri dipendenti,
organismi di conciliazione – per così dire – generalisti, competenti cioè a
gestire le procedure su tutte le materie relative a diritti disponibili, ai
quali sarà riconosciuto l’iscrizione di diritto nell’istituendo registro
ministeriale degli enti gestori.
In via residuale, e solo per la gestione
delle controversie vertenti “in particolari materie”, potranno essere inoltre
istituiti analoghi organismi di conciliazione presso tutti gli altri ordini
professionali.
Sembra corretto evidenziare quindi come la
delega legislativa abbia finalmente affermato, pur non contenendo una previsione
di esclusiva in favore degli avvocati, come le sorti della conciliazione siano
intimamente connesse al ruolo che in esse viene attribuito alla classe forense.
Proprio in previsione del varo della legge
n. 69/2009, diversi ordini forensi che già avevano costituito organismi di
conciliazione, insieme all’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, hanno
dato vita, il 17 ottobre 2008, ad un lungimirante “Coordinamento della
Conciliazione Forense”, a cui hanno affidato il compito di provocare occasioni
di confronto permanente delle esperienze maturate, e comunque di fare massa
critica di pressione per l’affermazione di standards qualitativi e di regole
procedurali quanto più uniformi possibile sul territorio nazionale.
All’esito di un gremito convegno tenutosi
a Roma il 17 luglio 2009, presso l’aula avvocati della Corte di Cassazione,
l’impegno dei componenti del coordinamento – con il contributo dei numerosi
esperti e dei politici che vi hanno partecipato – si è tradotto nella
individuazione di una dettagliata serie di indicazioni rivolte al governo in
vista della delega legislativa, che sono state largamente condivise sia dai
vertici che dalla base dell’avvocatura.
Il dibattito si è poi ulteriormente
arricchito grazie ai preziosi interventi svolti nel corso di un interessante
incontro organizzato dal C.N.F. il giorno successivo.
L’asciutta lucidità delle conclusioni del
dibattito, merita pertanto un breve commento.
1. DISCIPLINA ORGANICA DELLA CONCILIAZIONE
Prima esigenza rappresentata dalla classe
forense impegnata nella diffusione delle pratiche di composizione negoziata
delle controversie è stata quella di sfruttare l’occasione dell’attuazione della
delega legislativa per ricondurre ad unità organica la disciplina dell’intera
materia della conciliazione civile e commerciale, che attualmente risulta
frammentata in una confusa mole di disposizioni, spesso fonte di dubbi
interpretativi e di applicazione problematica.
Oltre a fare chiarezza ed ordine nella
materia, lo sforzo di riduzione ad unità consentirebbe anche di superare
l’insidiosa genericità di alcune previsioni contenute nella legge di delega,
come ad esempio quella dell’art. 60 comma 3, lettera p) in ordine alla possibile
condanna al pagamento delle spese della parte vincitrice in giudizio che abbia
ingiustificatamente rifiutato la proposta (transattiva) della controparte, che
pare in palese contrasto concettuale con la disposizione dell’art. 40 comma 2
del D.Lgs. n. 5/2003, nel suo testo novellato.
Secondo gli avvocati impegnati per la
diffusione della conciliazione, denominatore comune dell’invocata disciplina
organica della materia dovrebbe essere, sempre e comunque, la previsione di: a)
massima tutela della riservatezza della procedura e delle dichiarazioni che le
parti possano rendere nel suo corso; b) massima cura della professionalità e
della imparzialità tanto dei conciliatori quanto degli organismi gestori delle
procedure (quando, evidentemente, diversi dagli organismi forensi).
MODALITA’ DI INTRODUZIONE DELLA
CONCILIAZIONE
La legge delega non tratteggia neppur
minimamente le regole di accesso alle procedure di conciliazione.
Dal canto suo, la classe forense si va
interrogando da tempo sulla opportunità o meno di prevedere – nei provvedimenti
legislativi di attuazione – l’introduzione di meccanismi obbligatori, e quindi
di condizioni di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria.
Sul punto il parlamento ha conferito
all’esecutivo un amplissimo margine di discrezionalità, scegliendo di non
prendere posizione su una questione tanto delicata quanto fondamentale e
determinante per l’effettiva diffusione della cultura conciliativa.
Il timore degli avvocati è che, se il
legislatore delegato si porrà l’obiettivo di recuperare in tempi brevi il gap
culturale che ha frenato la definitiva affermazione della cultura della “terza
via” di accesso alla giustizia, possa essere considerata utile allo scopo la
previsione di nuove conciliazioni obbligatorie.
E’ quindi assolutamente comprensibile
l’avversione nutrita dalla classe forense verso l’imposizione per legge dei
tentativi di conciliazione; anche perché quelli già esistenti, alla prova dei
fatti, non hanno certo dato ottima prova né risultati capaci di legittimare, ex
post, la loro introduzione.
D’altro canto negli ultimi anni moltissimi
avvocati hanno scelto di avvicinarsi allo studio dei sistemi di composizione
extragiudiziale delle controversie, seguendo corsi di formazione e ricoprendo la
massima parte dei ruoli di conciliatore negli organismi già operanti.
In buona sostanza gli avvocati, pur
auspicando la scelta di differenti modalità di incentivazione del ricorso alle
procedure di conciliazione, evidenziano come il modestissimo numero di organismi
oggi esistenti ed il limitato novero di conciliatori già formati, sconsigli
l’immediata introduzione di passaggi obbligatori in materie ulteriori rispetto a
quelle per le quali essi sono già previsti.
Una previsione di eventuali nuove ipotesi
di obbligatorietà, per un tempo limitato e per le materie che possano ritenersi
più vocate alla sperimentazione per la loro connaturale componente di emotività,
non potrebbe comunque prescindere dalla preventiva costituzione di un adeguato
numero di organismi forensi, oltre che dalla compiuta formazione di un
altrettanto congruo numero di conciliatori.
In un tale scenario potrebbe essere
ragionevole ipotizzare l’estensione agli organismi di conciliazione forense dei
tentativi attualmente obbligatori (come in materia lavoro o delle
telecomunicazioni), con un affiancamento agli organismi già operanti, spesso
oberati da carichi molto rilevanti.
Resta fondamentale, in ogni caso, oltre
all’ampliamento degli incentivi fiscali già previsti per la conciliazione
societaria previsione, la previsione di ulteriori benefici economici che –
potendo determinare il risparmio per la macchina della giustizia – dispongano,
ad esempio, una riduzione del contributo unificato per chi partecipi
preventivamente ad un tentativo di conciliazione.
4. SULLA CONCILIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE
In coro unanime, gli avvocati che hanno
contribuito all’elaborazione delle linee guida predisposte dal “Coordinamento
della Conciliazione Forense” hanno convenuto che il modo più concreto di
incentivare il ricorso alle procedure di conciliazione è quello di sfruttare la
persuasione che sulle parti può efficacemente operare il magistrato innanzi al
quale sia stata proposta l’azione giudiziaria.
L’occasione della emanazione dei decreti
legislativi è preziosa, perché potrebbe consentire di introdurre nel nostro
ordinamento processuale civile la cosiddetta “conciliazione delegata”, che
verrebbe svolta presso gli organismi di conciliazione forense su espresso invito
del magistrato innanzi al quale la lite giudiziaria fosse già pendente, con il
risultato di legittimare al contempo il carattere istituzionale degli organismi
di conciliazione istituiti presso i tribunali e le procedure conciliative
stesse, quale concreto e valido strumento di tutela dei diritti al pari del
processo.
Anche su questo tema potrebbe risultare
prezioso il recepimento della direttiva comunitaria n. 52/2008, il cui articolo
5 prevede espressamente che l’organo giurisdizionale investito di una causa
potrebbe, “se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del
caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la
controversia”.
5. PROFESSIONALITA’ E FORMAZIONE DEI CONCILIATORI -
INCOMPATIBILITA’
Ugualmente unanime è stata registrata la
convinzione della necessità di prevedere, nei decreti attuativi, adeguati
standards di formazione dei professionisti che aspirano a svolgere l’incarico di
conciliatori.
I tempi sono maturi per superare
l’insensata equivalenza tra la formazione acquisita superando un corso
abilitante e l’iscrizione ultraquindicennale in un albo professionale che era
stata prevista dalla normativa di dettaglio del d. lgs. 5/2003.
Da tutti gli operatori della conciliazione
forense sale l’invito al governo a ritenere indispensabile – a prescindere
quindi dall’anzianità di iscrizione – che i conciliatori abbiano frequentato,
con valutazione finale positiva, un corso di formazione rispondente quanto meno
agli standards minimi fissati dal Decreto dirigenziale del Ministero della
Giustizia 24 luglio 2006 per la conciliazione societaria.
6. AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEGLI ORGANISMI
Gli organismi di conciliazione che verranno istituiti presso
gli ordini professionali, e massimamente quelli presso i tribunali,
assicureranno in maniera adeguata la piena e totale indipendenza ed imparzialità
– nella forma e nella sostanza – rispetto alle parti in controversia.
Tuttavia gli avvocati si aspettano che le leggi delegate
sappiano tratteggiare in maniera quanto più netta possibile gli obblighi di
trasparenza ed autonomia a cui dovranno sottostare tutti gli organismi gestori
delle procedure di conciliazione.
Solo un chiaro quadro normativo impedirà che si propongano
surrettiziamente come terzi ed imparziali organismi creati da gruppi di persone
o da realtà imprenditoriali accomunate solo dalla omogeneità degli interessi
economici.
7. COMPETENZA GENERALE DEGLI ORGANISMI FORENSI
La natura istituzionale degli organismi di conciliazione che
verranno costituiti presso i tribunali, e la loro genetica trasparenza,
indipendenza ed imparzialità, fa sì che essi si porranno come i più qualificati
ed autorevoli enti di gestione delle procedure di composizione negoziata delle
controversie.
Per tale ragione, oltre che per la loro ubicazione fisica,
sarà ragionevole che per tali organismi venga prevista una competenza estesa a
tutte le possibili vertenze nelle materie civili e commerciali previste dalla
delega.
Una tale scelta consentirà inoltre di porre a frutto la
profonda conoscenza degli avvocati delle cause e delle dinamiche della
conflittualità giudiziaria, oltre che delle opportunità offerte alle parti dalla
scelta di sistemi di risoluzione delle controversie diversi dal giudizio
ordinario.
La struttura logica e d’impianto della legge delega conduce a
formulare differenti considerazioni per gli altri organismi di conciliazione
che, a mente della lettera g) dell’art. 60 comma n. 3, potranno essere istituiti
“per particolari materie”.
A questi ultimi ben potrà essere demandata, pur senza
esclusiva, la gestione delle controversie per le quali vi sia necessità di
specifiche conoscenze specialistiche dei vari settori tecnici e risulti quindi
in secondo piano sia l’aspetto giuridico che quello emotivo.
8. LA DIFESA TECNICA DELLE PARTI
L’esperienza maturata sui tavoli di conciliazione testimonia
quanto risulti prezioso ed utile, per il conciliatore, l’ausilio offerto dal
difensore tecnico.
La parte assistita dal proprio avvocato ha maggiore
possibilità di comprendere la sua reale posizione giuridica ed i concreti limiti
di realizzazione delle proprie aspettative nell’ambito del percorso giudiziario
ordinario.
Nella stesura dell’accordo finale l’assistenza tecnica
assicura alle parti la valida fissazione dei punti dell’intesa in un testo
contrattuale fedele, completo ed azionabile.
Ne consegue l’auspicio della previsione, dell’obbligo delle
parti di munirsi di un difensore professionista, quanto meno per le controversie
di valore più rilevante, ed in ogni caso per le questioni per cui venga
l’obbligatorietà del tentativo.
E’ auspicabile che nella stesura delle future tariffe forensi
si tenga conto della particolare natura dell’opera di assistenza prestata in
sede di conciliazione, fissando con dignità e trasparenza il compenso dovuto al
professionista anche per tale voce.
La natura volontaristica ed informale delle procedure di
conciliazione impone il diritto delle parti di individuare di comune accordo il
conciliatore dalla cui figura esse sentano di essere garantiti per
professionalità, capacità e riservatezza.
Tuttavia non è infrequente che tale intesa sulla nomina non
si raggiungerà, sicché gli organismi di conciliazione verranno chiamati a
designare, volta a volta, uno dei professionisti iscritti nei propri elenchi dei
conciliatori accreditati.
Ferma restando la libertà di determinazione degli organismi
privati, è però indispensabile che agli enti di natura pubblicistica – quali
quelli istituendi presso i tribunali e gli ordini professionali diversi da
quello forense – venga imposto l’obbligo formale di procedere alle nomine con
meccanismi che assicurino una ragionevole rotazione degli incarichi e sempre e
comunque il più elevato livello di trasparenza nell’assegnazione del
conciliatore.
10. COSTI DELLA PROCEDURA
Secondo quanto è già avvenuto nella disciplina della
conciliazione societaria, ogni organismo di conciliazione dovrà dotarsi di
tariffe chiare ed intellegibili, al fine di consentire alle parti di
preventivare con esattezza i costi della procedura ed il compenso dovuto al
conciliatore.
Sarà opportuno e ragionevole prevedere che le tariffe degli
organismi pongano a carico delle parti esborsi più contenuti per le controversie
di modesto valore economico, al fine di incentivare, anche sotto tale aspetto,
il ricorso alle procedure di composizione extragiudiziale delle l
Lo scorso 4 luglio, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale il 19 giugno, è entrata in vigore la legge n. 69/2009, il cui articolo
60 ha conferito al governo italiano una importante delega legislativa – da
attuare entro sei mesi – per la disciplina della mediazione e della
conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Secondo l’impianto della legge di delega, i decreti
legislativi che l’esecutivo è chiamato ad adottare individueranno negli Ordini
degli Avvocati lo snodo principale delle procedure di composizione negoziata
delle controversie.
Agli Ordini Forensi verrà concessa la facoltà di istituire,
nei locali dei tribunali e con propri dipendenti, organismi di conciliazione –
per così dire – generalisti, competenti cioè a gestire le procedure su tutte le
materie relative a diritti disponibili, ai quali sarà riconosciuto l’iscrizione
di diritto nell’istituendo registro ministeriale degli enti gestori.
In via residuale, e solo per la gestione delle controversie
vertenti “in particolari materie”, potranno essere inoltre istituiti analoghi
organismi di conciliazione presso tutti gli altri ordini professionali.
Sembra corretto evidenziare quindi come la delega legislativa
abbia finalmente affermato, pur non contenendo una previsione di esclusiva in
favore degli avvocati, come le sorti della conciliazione siano intimamente
connesse al ruolo che in esse viene attribuito alla classe forense.
Proprio in previsione del varo della legge n. 69/2009,
diversi ordini forensi che già avevano costituito organismi di conciliazione,
insieme all’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, hanno dato vita, il 17
ottobre 2008, ad un lungimirante “Coordinamento della Conciliazione Forense”, a
cui hanno affidato il compito di provocare occasioni di confronto permanente
delle esperienze maturate, e comunque di fare massa critica di pressione per
l’affermazione di standards qualitativi e di regole procedurali quanto più
uniformi possibile sul territorio nazionale.
All’esito di un gremito convegno tenutosi a Roma il 17 luglio
2009, presso l’aula avvocati della Corte di Cassazione, l’impegno dei componenti
del coordinamento – con il contributo dei numerosi esperti e dei politici che vi
hanno partecipato – si è tradotto nella individuazione di una dettagliata serie
di indicazioni rivolte al governo in vista della delega legislativa, che sono
state largamente condivise sia dai vertici che dalla base dell’avvocatura.
Il dibattito si è poi ulteriormente arricchito grazie ai
preziosi interventi svolti nel corso di un interessante incontro organizzato dal
C.N.F. il giorno successivo.
L’asciutta lucidità delle conclusioni del dibattito, merita
pertanto un breve commento.
1. DISCIPLINA ORGANICA DELLA CONCILIAZIONE
Prima esigenza rappresentata dalla classe forense impegnata
nella diffusione delle pratiche di composizione negoziata delle controversie è
stata quella di sfruttare l’occasione dell’attuazione della delega legislativa
per ricondurre ad unità organica la disciplina dell’intera materia della
conciliazione civile e commerciale, che attualmente risulta frammentata in una
confusa mole di disposizioni, spesso fonte di dubbi interpretativi e di
applicazione problematica.
Oltre a fare chiarezza ed ordine nella materia, lo sforzo di
riduzione ad unità consentirebbe anche di superare l’insidiosa genericità di
alcune previsioni contenute nella legge di delega, come ad esempio quella
dell’art. 60 comma 3, lettera p) in ordine alla possibile condanna al pagamento
delle spese della parte vincitrice in giudizio che abbia ingiustificatamente
rifiutato la proposta (transattiva) della controparte, che pare in palese
contrasto concettuale con la disposizione dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n.
5/2003, nel suo testo novellato.
Secondo gli avvocati impegnati per la diffusione della
conciliazione, denominatore comune dell’invocata disciplina organica della
materia dovrebbe essere, sempre e comunque, la previsione di: a) massima tutela
della riservatezza della procedura e delle dichiarazioni che le parti possano
rendere nel suo corso; b) massima cura della professionalità e della
imparzialità tanto dei conciliatori quanto degli organismi gestori delle
procedure (quando, evidentemente, diversi dagli organismi forensi).
2. RECEPIMENTO DEI PRINCIPI COMUNITARI
Accanto all’auspicato riordino della disciplina organica
della materia, gli avvocati paiono concordi nel richiedere l’immediata
attuazione nell’ordinamento italiano degli importanti principi fissati dalla
direttiva comunitaria n. 52/2008, il cui ambito di operatività, del resto, è
stato limitato solo all’ultimo istante alle sole controversie trans-frontaliere.
Lo stesso articolo 60 comma 3 lettera c) della legge n.
69/2009, ha demandato al governo di procedere all’attuazione della delega nel
rispetto della normativa comunitaria, che trova la sua massima e migliore
espressione proprio nella direttiva n. 52/2008.
Non v’è alcun motivo che possa ragionevolmente frapporsi al
sollecito recepimento della direttiva, a cui si dovrà in ogni caso provvedere
entro il termine ultimo del 21 maggio 2011; così come non v’è ragione per non
accogliere da subito l’invito espresso dal parlamento e dal consiglio europeo
agli stati membri ad adottare la disciplina trans-frontaliera anche ai
procedimenti di conciliazione interni, cioè quelli in cui tutte le parti sono
domiciliate nello stesso paese.
3. LE
MODALITA’ DI INTRODUZIONE DELLA CONCILIAZIONE
La legge delega non tratteggia neppur minimamente le regole
di accesso alle procedure di conciliazione.
Dal canto suo, la classe forense si va interrogando da tempo
sulla opportunità o meno di prevedere – nei provvedimenti legislativi di
attuazione – l’introduzione di meccanismi obbligatori, e quindi di condizioni di
procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria.
Sul punto il parlamento ha conferito all’esecutivo un
amplissimo margine di discrezionalità, scegliendo di non prendere posizione su
una questione tanto delicata quanto fondamentale e determinante per l’effettiva
diffusione della cultura conciliativa.
Il timore degli avvocati è che, se il legislatore delegato si
porrà l’obiettivo di recuperare in tempi brevi il gap culturale che ha frenato
la definitiva affermazione della cultura della “terza via” di accesso alla
giustizia, possa essere considerata utile allo scopo la previsione di nuove
conciliazioni obbligatorie.
E’ quindi assolutamente comprensibile l’avversione nutrita
dalla classe forense verso l’imposizione per legge dei tentativi di
conciliazione; anche perché quelli già esistenti, alla prova dei fatti, non
hanno certo dato ottima prova né risultati capaci di legittimare, ex post, la
loro introduzione.
D’altro canto negli ultimi anni moltissimi avvocati hanno
scelto di avvicinarsi allo studio dei sistemi di composizione extragiudiziale
delle controversie, seguendo corsi di formazione e ricoprendo la massima parte
dei ruoli di conciliatore negli organismi già operanti.
In buona sostanza gli avvocati, pur auspicando la scelta di
differenti modalità di incentivazione del ricorso alle procedure di
conciliazione, evidenziano come il modestissimo numero di organismi oggi
esistenti ed il limitato novero di conciliatori già formati, sconsigli
l’immediata introduzione di passaggi obbligatori in materie ulteriori rispetto a
quelle per le quali essi sono già previsti.
Una previsione di eventuali nuove ipotesi di obbligatorietà,
per un tempo limitato e per le materie che possano ritenersi più vocate alla
sperimentazione per la loro connaturale componente di emotività, non potrebbe
comunque prescindere dalla preventiva costituzione di un adeguato numero di
organismi forensi, oltre che dalla compiuta formazione di un altrettanto congruo
numero di conciliatori.
In un tale scenario potrebbe essere ragionevole ipotizzare
l’estensione agli organismi di conciliazione forense dei tentativi attualmente
obbligatori (come in materia lavoro o delle telecomunicazioni), con un
affiancamento agli organismi già operanti, spesso oberati da carichi molto
rilevanti.
Resta fondamentale, in ogni caso, oltre all’ampliamento degli
incentivi fiscali già previsti per la conciliazione societaria previsione, la
previsione di ulteriori benefici economici che – potendo determinare il
risparmio per la macchina della giustizia – dispongano, ad esempio, una
riduzione del contributo unificato per chi partecipi preventivamente ad un
tentativo di conciliazione.
4. SULLA CONCILIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE
In coro unanime, gli avvocati che hanno contribuito
all’elaborazione delle linee guida predisposte dal “Coordinamento della
Conciliazione Forense” hanno convenuto che il modo più concreto di incentivare
il ricorso alle procedure di conciliazione è quello di sfruttare la persuasione
che sulle parti può efficacemente operare il magistrato innanzi al quale sia
stata proposta l’azione giudiziaria.
L’occasione della emanazione dei decreti legislativi è
preziosa, perché potrebbe consentire di introdurre nel nostro ordinamento
processuale civile la cosiddetta “conciliazione delegata”, che verrebbe svolta
presso gli organismi di conciliazione forense su espresso invito del magistrato
innanzi al quale la lite giudiziaria fosse già pendente, con il risultato di
legittimare al contempo il carattere istituzionale degli organismi di
conciliazione istituiti presso i tribunali e le procedure conciliative stesse,
quale concreto e valido strumento di tutela dei diritti al pari del processo.
Anche su questo tema potrebbe risultare prezioso il
recepimento della direttiva comunitaria n. 52/2008, il cui articolo 5 prevede
espressamente che l’organo giurisdizionale investito di una causa potrebbe, “se
lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare
le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia”.
5. PROFESSIONALITA’ E FORMAZIONE DEI CONCILIATORI -
INCOMPATIBILITA’
Ugualmente unanime è stata registrata la convinzione della
necessità di prevedere, nei decreti attuativi, adeguati standards di formazione
dei professionisti che aspirano a svolgere l’incarico di conciliatori.
I tempi sono maturi per superare l’insensata equivalenza tra
la formazione acquisita superando un corso abilitante e l’iscrizione
ultraquindicennale in un albo professionale che era stata prevista dalla
normativa di dettaglio del d. lgs. 5/2003.
Da tutti gli operatori della conciliazione forense sale
l’invito al governo a ritenere indispensabile – a prescindere quindi
dall’anzianità di iscrizione – che i conciliatori abbiano frequentato, con
valutazione finale positiva, un corso di formazione rispondente quanto meno agli
standards minimi fissati dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia
24 luglio 2006 per la conciliazione societaria.
La formazione acquisita dovrà poi
essere aggiornata costantemente, e sempre con valutazione finale positiva.
Quanto alle incompatibilità, è assolutamente necessario che
venga sancita con chiarezza quella tra la figura del conciliatore e quella
dell’arbitro o, a maggior ragione, del difensore di una delle parti nella
medesima controversia o in altra ancora pendente.
6. AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEGLI ORGANISMI
Gli organismi di conciliazione che verranno istituiti presso
gli ordini professionali, e massimamente quelli presso i tribunali,
assicureranno in maniera adeguata la piena e totale indipendenza ed imparzialità
– nella forma e nella sostanza – rispetto alle parti in controversia.
Tuttavia gli avvocati si aspettano che le leggi delegate
sappiano tratteggiare in maniera quanto più netta possibile gli obblighi di
trasparenza ed autonomia a cui dovranno sottostare tutti gli organismi gestori
delle procedure di conciliazione.
Solo un chiaro quadro normativo impedirà che si propongano
surrettiziamente come terzi ed imparziali organismi creati da gruppi di persone
o da realtà imprenditoriali accomunate solo dalla omogeneità degli interessi
economici.
7. COMPETENZA GENERALE DEGLI ORGANISMI FORENSI
La natura istituzionale degli organismi di conciliazione che
verranno costituiti presso i tribunali, e la loro genetica trasparenza,
indipendenza ed imparzialità, fa sì che essi si porranno come i più qualificati
ed autorevoli enti di gestione delle procedure di composizione negoziata delle
controversie.
Per tale ragione, oltre che per la loro ubicazione fisica,
sarà ragionevole che per tali organismi venga prevista una competenza estesa a
tutte le possibili vertenze nelle materie civili e commerciali previste dalla
delega.
Una tale scelta consentirà inoltre di porre a frutto la
profonda conoscenza degli avvocati delle cause e delle dinamiche della
conflittualità giudiziaria, oltre che delle opportunità offerte alle parti dalla
scelta di sistemi di risoluzione delle controversie diversi dal giudizio
ordinario.
La struttura logica e d’impianto della legge delega conduce a
formulare differenti considerazioni per gli altri organismi di conciliazione
che, a mente della lettera g) dell’art. 60 comma n. 3, potranno essere istituiti
“per particolari materie”.
A questi ultimi ben potrà essere demandata, pur senza
esclusiva, la gestione delle controversie per le quali vi sia necessità di
specifiche conoscenze specialistiche dei vari settori tecnici e risulti quindi
in secondo piano sia l’aspetto giuridico che quello emotivo.
8. LA DIFESA TECNICA DELLE PARTI
L’esperienza maturata sui tavoli di conciliazione testimonia
quanto risulti prezioso ed utile, per il conciliatore, l’ausilio offerto dal
difensore tecnico.
La parte assistita dal proprio avvocato ha maggiore
possibilità di comprendere la sua reale posizione giuridica ed i concreti limiti
di realizzazione delle proprie aspettative nell’ambito del percorso giudiziario
ordinario.
Nella stesura dell’accordo finale l’assistenza tecnica
assicura alle parti la valida fissazione dei punti dell’intesa in un testo
contrattuale fedele, completo ed azionabile.
Ne consegue l’auspicio della previsione, dell’obbligo delle
parti di munirsi di un difensore professionista, quanto meno per le controversie
di valore più rilevante, ed in ogni caso per le questioni per cui venga
l’obbligatorietà del tentativo.
E’ auspicabile che nella stesura delle future tariffe forensi
si tenga conto della particolare natura dell’opera di assistenza prestata in
sede di conciliazione, fissando con dignità e trasparenza il compenso dovuto al
professionista anche per tale voce.
9. TRASPARENZA NELL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
La natura volontaristica ed informale delle procedure di
conciliazione impone il diritto delle parti di individuare di comune accordo il
conciliatore dalla cui figura esse sentano di essere garantiti per
professionalità, capacità e riservatezza.
Tuttavia non è infrequente che tale intesa sulla nomina non
si raggiungerà, sicché gli organismi di conciliazione verranno chiamati a
designare, volta a volta, uno dei professionisti iscritti nei propri elenchi dei
conciliatori accreditati.
Ferma restando la libertà di determinazione degli organismi
privati, è però indispensabile che agli enti di natura pubblicistica – quali
quelli istituendi presso i tribunali e gli ordini professionali diversi da
quello forense – venga imposto l’obbligo formale di procedere alle nomine con
meccanismi che assicurino una ragionevole rotazione degli incarichi e sempre e
comunque il più elevato livello di trasparenza nell’assegnazione del
conciliatore.
10. COSTI DELLA PROCEDURA
Secondo quanto è già avvenuto nella disciplina della
conciliazione societaria, ogni organismo di conciliazione dovrà dotarsi di
tariffe chiare ed intellegibili, al fine di consentire alle parti di
preventivare con esattezza i costi della procedura ed il compenso dovuto al
conciliatore.
Sarà opportuno e ragionevole prevedere che le tariffe degli
organismi pongano a carico delle parti esborsi più contenuti per le controversie
di modesto valore economico, al fine di incentivare, anche sotto tale aspetto,
il ricorso alle procedure di composizione extragiudiziale delle liti.