
La nuova forma di
mediazione introdotta dal D.Lgs. 28/10 ha visto l’attivazione di molte categorie
professionali per costituire, a norma dell’art.19 D.Lgs. cit., gli organismi
speciali di mediazione presso i consigli degli ordini professionali per le
materie riservate alla loro competenza.
Tali organismi,
insieme a quelli pubblici e privati che stanno via via affacciandosi nel
settore, si troveranno a gestire un carico molto elevato di liti e si stanno
pertanto organizzando per avere al proprio interno, oltre agli spazi ed
all’organizzazione, anche un numero adeguato di conciliatori competenti.
Molto si sta
facendo quindi sia nella costituzione degli organismi sia nella preparazione dei
conciliatori, mentre finora, forse, non è ancora stato esaminato adeguatamente
il problema delle peculiarità della difesa in sede di conciliazione rispetto
alla difesa nel contenzioso tradizionale.
Questo
naturalmente non riguarda l’avvocatura, cui non mancano certo competenze e
strumenti, quanto altri ordini professionali che, seppure abilitati in alcuni
procedimenti a sostenere una difesa tecnica, non hanno ancora preso del tutto
coscienza delle potenzialità che la conciliazione offre per gli sviluppi della
professione. In particolare i commercialisti sono una categoria che potrebbe
essere particolarmente coinvolta nell’attuazione e buon funzionamento di questa
fase precedente al contenzioso davanti al giudice non solo come conciliatore ma
forse soprattutto come rappresentante del cliente.
Ciò che qui preme
porre in evidenza è l’utilità di essere rappresentati da una difesa tecnica e
quanto questa possa essere utilmente espletata dal commercialista. Infatti il
commercialista è abituato già nello svolgimento della propria professione a
svolgere attività mediatoria, basti pensare, per fare un esempio, alla fase
precedente l’inizio di una controversia davanti alla Commissione Tributaria
competente, ove già agisce per vedere risolta una questione nel più breve tempo
possibile e con la maggiore soddisfazione degli interessi in gioco attraverso
l’istituto dell’Adesione ai PVC e l’invito al Contraddittorio.
Secondo le
disposizioni del D.Lgs 28/10 la mediazione volontaria può essere richiesta dalla
parte interessata in merito a diritti disponibili nel campo civile e commerciale
e vengono individuate una serie di materie in cui la conciliazione diventa
obbligatoria e causa di procedibilità per l’instaurazione di una successiva
causa di giudizio. Tali materie sono le controversie in tema di: condominio,
divisione, diritti reali, eredità, patti di famiglia, locazione (anche di
aziende), comodato, risarcimento danni da circolazione o da responsabilità
medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, danni da diffamazione a
mezzo stampa o pubblicità.
Il mediatore in
sede di conciliazione, a differenza di quanto avviene nel lodo o nell’arbitrato,
non è chiamato ad esprimere un giudizio o una valutazione nell’ambito della
procedura di mediazione ed anzi i fatti e le dichiarazioni eventualmente emersi
nel corso del procedimento di conciliazione sono assolutamente inutilizzabili in
un successivo eventuale giudizio e non possono essere rese pubbliche nemmeno nel
verbale, di accordo o di mancato accordo, che conclude la procedura. Il
mediatore è tenuto al segreto professionale e non può essere poi chiamato come
testimone.
L’accordo
raggiunto ha efficacia esecutiva, anche per l’espropriazione, l’esecuzione
forzata o l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In ogni caso, il contenuto della
conciliazione raggiunta non deve essere contrario a norme imperative o di ordine
pubblico.
I vantaggi della
mediazione consistono, oltre alla instaurazione di una procedura più rapida e
meno onerosa di un giudizio, anche in benefici di carattere fiscale, come
l’esenzione dell’imposta di registro, sull’accordo transattivo, per atti sino a
50.000 euro e un credito di imposta per l’indennità corrisposta al mediatore.
Il
commercialista, oltre naturalmente poter assumere il ruolo di mediatore (ove ne
abbia i requisiti) può intervenire come rappresentante della parte nella
mediazione. Questa figura pare essere, in molti casi che riguardano la clientela
di studio, particolarmente adatta, come già detto sopra, sia per competenza che
per atteggiamento professionale.
Inoltre occorre
sottolineare come la mediazione sia attivabile non solo per le materie
obbligatorie previste dalla norma ma anche in tutti i casi in cui oggetto del
contendere sia una materia anche diversa da quelle previste dalla norma in
esame, purchè avente ad oggetto controversie civili e commerciali vertenti su
diritti disponibili. Questa parte è di particolare interesse per il
commercialista in quanto egli può intervenire nella fase iniziale di uno spettro
molto ampio di potenziali controversie, per di più quando le posizioni non sono
ancora irrigidite, consigliando l’attivazione di una procedura di conciliazione
per risolvere le questioni sul nascere. Una buona preparazione in tal senso da
parte del professionista costituisce senz’altro un valore aggiunto non
indifferente alla consulenza.
Dare le giuste
indicazioni in tal senso spesso porta ad una maggiore soddisfazione del cliente
per la soluzione rapida che viene resa possibile dal pragmatismo come valore
aggiunto apportato dal commercialista. Ciò che in realtà le parti temono in una
trattativa volta a giungere ad una conciliazione non è tanto il fatto di non
giungere ad un accordo quanto che l’accordo raggiunto non sia per esse il
migliore possibile e necessitano quindi più che altro di una conferma sulla
bontà dell’accordo: conferma che può essere raggiunta con un incontro con una
figura terza estranea al conflitto che possa fungere da elemento di certezza in
merito all’accordo raggiunto e di cristallizzazione dell’accordo medesimo e con
la consulenza tecnica del commercialista, il professionista più adatto a
valutare la convenienza per il proprio cliente, di cui inoltre conosce
approfonditamente la situazione economica, di accordi aventi caratteristiche in
cui entri in gioco la competenza tecnica propria di questa professione.
Nota: articolo di Giancarmine Napolitano