Home Page
Chi Siamo
I Servizi
Links
Contatti


· Norme Italiane
· Norme Europee
· Documenti
· News
· Novità in libreria
· Approfondimenti
· Archivio News
· La Mediazione
· Collaborazioni
· Richiedi un parere
· Faqs

In questo momento ci sono, 8 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.

Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui

· 1: Camera di Conciliazione presso Ordine dei Medici Ch. e degli Odontoiatri di Palermo
· 2: Studio Mediazioni
· 3: Co.Me. - Conflicts Mediation
· 4: Formamed
· 5: Verba Manent
· 6: Conciliare Conviene
· 7: Associazione GEA
· 8: Laboratorio Unaltromodo
· 9: The International Academy of Mediators
· 10: Association for Conflict Resolution

 Il commercialista: un professionista per la conciliazione

    La nuova forma di mediazione introdotta dal D.Lgs. 28/10 ha visto l’attivazione di molte categorie professionali per costituire, a norma dell’art.19 D.Lgs. cit., gli organismi speciali di mediazione presso i consigli degli ordini professionali per le materie riservate alla loro competenza.


    Tali organismi, insieme a quelli pubblici e privati che stanno via via affacciandosi nel settore, si troveranno a gestire un carico molto elevato di liti e si stanno pertanto organizzando per avere al proprio interno, oltre agli spazi ed all’organizzazione, anche un numero adeguato di conciliatori competenti.

    Molto si sta facendo quindi sia nella costituzione degli organismi sia nella preparazione dei conciliatori, mentre finora, forse, non è ancora stato esaminato adeguatamente il problema delle peculiarità della difesa in sede di conciliazione rispetto alla difesa nel contenzioso tradizionale.

    Questo naturalmente non riguarda l’avvocatura, cui non mancano certo competenze e strumenti, quanto altri ordini professionali che, seppure abilitati in alcuni procedimenti a sostenere una difesa tecnica, non hanno ancora preso del tutto coscienza delle potenzialità che la conciliazione offre per gli sviluppi della professione. In particolare i commercialisti sono una categoria che potrebbe essere particolarmente coinvolta nell’attuazione e buon funzionamento di questa fase precedente al contenzioso davanti al giudice non solo come conciliatore ma forse soprattutto come rappresentante del cliente.

    Ciò che qui preme porre in evidenza è l’utilità di essere rappresentati da una difesa tecnica e quanto questa possa essere utilmente espletata dal commercialista. Infatti il commercialista è abituato già nello svolgimento della propria professione a svolgere attività mediatoria, basti pensare, per fare un esempio, alla fase precedente l’inizio di una controversia davanti alla Commissione Tributaria competente, ove già agisce per vedere risolta una questione nel più breve tempo possibile e con la maggiore soddisfazione degli interessi in gioco attraverso l’istituto dell’Adesione ai PVC e l’invito al Contraddittorio.

    Secondo le disposizioni del D.Lgs 28/10 la mediazione volontaria può essere richiesta dalla parte interessata in merito a diritti disponibili nel campo civile e commerciale e vengono individuate una serie di materie in cui la conciliazione diventa obbligatoria e causa di procedibilità per l’instaurazione di una successiva causa di giudizio. Tali materie sono le controversie in tema di: condominio, divisione, diritti reali, eredità, patti di famiglia, locazione (anche di aziende), comodato, risarcimento danni da circolazione o da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, danni da diffamazione a mezzo stampa o pubblicità.

    Il mediatore in sede di conciliazione, a differenza di quanto avviene nel lodo o nell’arbitrato, non è chiamato ad esprimere un giudizio o una valutazione nell’ambito della procedura di mediazione ed anzi i fatti e le dichiarazioni eventualmente emersi nel corso del procedimento di conciliazione sono assolutamente inutilizzabili in un successivo eventuale giudizio e non possono essere rese pubbliche nemmeno nel verbale, di accordo o di mancato accordo, che conclude la procedura. Il mediatore è tenuto al segreto professionale e non può essere poi chiamato come testimone.

    L’accordo raggiunto ha efficacia esecutiva, anche per l’espropriazione, l’esecuzione forzata o l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In ogni caso, il contenuto della conciliazione raggiunta non deve essere contrario a norme imperative o di ordine pubblico.

    I vantaggi della mediazione consistono, oltre alla instaurazione di una procedura più rapida e meno onerosa di un giudizio, anche in benefici di carattere fiscale, come l’esenzione dell’imposta di registro, sull’accordo transattivo, per atti sino a 50.000 euro e un credito di imposta per l’indennità corrisposta al mediatore.

    Il commercialista, oltre naturalmente poter assumere il ruolo di mediatore (ove ne abbia i requisiti) può intervenire come rappresentante della parte nella mediazione. Questa figura pare essere, in molti casi che riguardano la clientela di studio, particolarmente adatta, come già detto sopra, sia per competenza che per atteggiamento professionale.

    Inoltre occorre sottolineare come la mediazione sia attivabile non solo per le materie obbligatorie previste dalla norma ma anche in tutti i casi in cui oggetto del contendere sia una materia anche diversa da quelle previste dalla norma in esame, purchè avente ad oggetto controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. Questa parte è di particolare interesse per il commercialista in quanto egli può intervenire nella fase iniziale di uno spettro molto ampio di potenziali controversie, per di più quando le posizioni non sono ancora irrigidite, consigliando l’attivazione di una procedura di conciliazione per risolvere le questioni sul nascere. Una buona preparazione in tal senso da parte del professionista costituisce senz’altro un valore aggiunto non indifferente alla consulenza.

    Dare le giuste indicazioni in tal senso spesso porta ad una maggiore soddisfazione del cliente per la soluzione rapida che viene resa possibile dal pragmatismo come valore aggiunto apportato dal commercialista. Ciò che in realtà le parti temono in una trattativa volta a giungere ad una conciliazione non è tanto il fatto di non giungere ad un accordo quanto che l’accordo raggiunto non sia per esse il migliore possibile e necessitano quindi più che altro di una conferma sulla bontà dell’accordo: conferma che può essere raggiunta con un incontro con una figura terza estranea al conflitto che possa fungere da elemento di certezza in merito all’accordo raggiunto e di cristallizzazione dell’accordo medesimo e con la consulenza tecnica del commercialista, il professionista più adatto a valutare la convenienza per il proprio cliente, di cui inoltre conosce approfonditamente la situazione economica, di accordi aventi caratteristiche in cui entri in gioco la competenza tecnica propria di questa professione.



Nota: articolo di Giancarmine Napolitano

Approfondimenti Pubblicato il 27/11/2010


 
Nickname

Password

Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai ricevere la nostra newsletter ed usufruire dei servizi offerti.


In mediazione la parte deve essere assistita da un avvocato ?

Sempre e comunque
Solo per alcune materie
Solo per liti di maggior valore
No, anche da altri professionisti
No, l'assistenza deve essere facoltativa



Risultati
Sondaggi

Voti 302

Home
Chi siamo
I servizi
Links
Contatti