
La Corte Costituzionale ha accolto le istanze dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio ed ha pronunciato l’illegittimità della Legge
Regionale 26/2008, con cui era stata istituita la figura professionale del
Mediatore Familiare ed il relativo Elenco regionale.
Secondo le doglianze dell’Ordine la legge regionale aveva
di fatto travalicato i limiti delle competenze dello psicologo, esplicate
all’interno della mediazione familiare, sostituendolo con altre figure
professionali.
Appena all’indomani dell’approvazione della Legge, la
presidente dell’Ordine, Marialori Zaccaria, aveva dichiarato in un Comunicato
Stampa come la stessa mostrasse un profilo di illegittimità poiché istituiva una
nuova figura professionale e interveniva «su una materia come quella delle
professioni, le cui competenze sono riservate allo Stato», ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione e del D.Lgs. 30/2006.
Innanzi alla Corte Costituzionale, la stessa l’Avvocatura
di Stato aveva osservato come non potrebbero «porsi sullo stesso piano titoli
conseguiti a seguito di percorso formativo di livello universitario
specialistico e titoli ottenuti mediante percorso formativo di livello
inferiore, qual è il titolo di formazione regionale conseguito all’esito della
frequenza di un corso della durata di cinquecento ore. Tale situazione potrebbe
peraltro ingannare l’utenza, inducendola a ritenere di livello universitario un
mediatore familiare munito invece del solo diploma regionale, con conseguente
violazione del principio di tutela dell’utenza, che costituisce uno dei principi
fondamentali tutelati dalle leggi statali in materia di attività professionali».
Lo scorso 15 aprile, la Corte ha accolto il ricorso e, con
la sentenza n. 131 ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale» della Legge,
in quanto essa si pone «in contrasto con il principio fondamentale in materia di
regolamento delle professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato
l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e i titoli
abilitanti».
Nota: a cura della redazione - fonte: www.ordinepsicologilazio.it