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 E' incostituzionale la legge sulla mediazione del Lazio

    La Corte Costituzionale ha accolto le istanze dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ed ha pronunciato l’illegittimità della Legge Regionale 26/2008, con cui era stata istituita la figura professionale del Mediatore Familiare ed il relativo Elenco regionale.


    Secondo le doglianze dell’Ordine la legge regionale aveva di fatto travalicato i limiti delle competenze dello psicologo, esplicate all’interno della mediazione familiare, sostituendolo con altre figure professionali.

    Appena all’indomani dell’approvazione della Legge, la presidente dell’Ordine, Marialori Zaccaria, aveva dichiarato in un Comunicato Stampa come la stessa mostrasse un profilo di illegittimità poiché istituiva una nuova figura professionale e interveniva «su una materia come quella delle professioni, le cui competenze sono riservate allo Stato», ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e del D.Lgs. 30/2006.

    Innanzi alla Corte Costituzionale, la stessa l’Avvocatura di Stato aveva osservato come non potrebbero «porsi sullo stesso piano titoli conseguiti a seguito di percorso formativo di livello universitario specialistico e titoli ottenuti mediante percorso formativo di livello inferiore, qual è il titolo di formazione regionale conseguito all’esito della frequenza di un corso della durata di cinquecento ore. Tale situazione potrebbe peraltro ingannare l’utenza, inducendola a ritenere di livello universitario un mediatore familiare munito invece del solo diploma regionale, con conseguente violazione del principio di tutela dell’utenza, che costituisce uno dei principi fondamentali tutelati dalle leggi statali in materia di attività professionali».

    Lo scorso 15 aprile, la Corte ha accolto il ricorso e, con la sentenza n. 131 ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale» della Legge, in quanto essa si pone «in contrasto con il principio fondamentale in materia di regolamento delle professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e i titoli abilitanti».



Nota: a cura della redazione - fonte: www.ordinepsicologilazio.it


 
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