Il 4 marzo 2009 il Senato italiano ha approvato, con
modificazioni, il progetto di legge n. 1082/S recante
disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
nonché in materia di processo civile.
Resta, nel testo approvato dal Senato, la delega al
Governo per l'adozione - entro sei mesi dalla promulgazione della legge - di uno
o più decreti legislativi in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione civile e commerciale.
Nell'articolato licenziato da Palazzo Madama non hanno
trovato posto invece le disposizioni con cui era stata proposta l'introduzione
espressa della conciliazione c.d."delegata", che viene instaurata dal magistrato
civile ogni qual volta egli lo ritenga opportuno, previa sospensione temporanea
del processo in corso.
La riforma dovrà essere
adottata ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del disegno di legge approvato, nel
rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria ed in necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prima tra le quali -
evidentemente - quella dell'art. 40 del d lgs. 5/2003, con cui è stata
introdotta e disciplinata la procedura di conciliazione nel giudizio civile
societario.
La delega al governo dispone che i
consigli degli ordini degli avvocati
possano istituire, presso i tribunali a cui afferiscono, appositi organismi di
conciliazione che potranno essere iscritti di diritto nel registro ministeriale
degli organismi autorizzati alla gestione delle procedure conciliative.
In via residuale,
per controversie vertenti in particolari materie,
potranno essere istituiti organismi di conciliazione anche presso gli altri
consigli degli ordini professionali; ugualmente titolati ad ottenere
l'iscrizione di diritto nel registro ministeriale.
In analogia a quanto previsto
dall'art. 40 del d. lgs n. 5/2003, in caso in cui la conciliazione dovesse
chiudersi con un provvedimento che
corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di
procedimento di conciliazione, il giudice potrà escludere la ripetizione delle
spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo, e potrà finanche
disporre la condanna di questi al rimborso delle spese sostenute dal soccombente
e di
un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.