
Il governo italiano è determinato a riformare a fondo le
regole che reggono il processo del lavoro, e per giungere a risultati migliori
di quelli attuali ha scelto innanzitutto di eliminare l'obbligo di esperire -
prima del ricorso al giudice - il tentativo di conciliazione innanzi la D.P.L..
Nel disegno di legge n. AC 1441, presentato
dall'esecutivo, la scelta più interessante - per quel che attiene la sfera di
operatività dell'esercizio privato della giurisdizione - è quella di estendere
la possibilità delle parti di accedere liberamente e con la massima scelta
possibile a diverse forme di conciliazione e di arbitrato amministrate dagli
organismi individuati.
Per dare un'idea del radicale mutamento di approccio e di
regime, è riportato, di seguito, un ampio stralcio delle norme di cui viene
ipotizzata l'introduzione nel nostro ordinamento, dalle quali è chiaramente
rilevabile la radicalità del mutamento di prospettiva del legislatore rispetto
al ricorso alle procedure di A.D.R. per la gestione delle conflittualità
scaturenti dal rapporto di lavoro.
1. L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
« ART. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 del
presente codice e dall’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo
413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo
di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di conciliazione sono
istituite presso la direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta
dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti
dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore
della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la
composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della
riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante
dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è
consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita
a cura della stessa parte istante alla controparte.La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il
convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un
comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2)
il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza
alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla
parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l’esposizione dei
fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Entro venti giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la
commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in
fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione
dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione
fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve
essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi
dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a
responsabilità amministrativa ».
2. L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
« ART. 411. – (Processo verbale di conciliazione). – Se la conciliazione
esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte
della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce
titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte
interessata. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della
controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Ove il
tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso
depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le
memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito ».
3. L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
« ART. 412. – (Risoluzione arbitrale della controversia). – In qualunque fase
del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le
parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla
commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la
controversia. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della
controversia, le parti devono indicare: 1) il termine per l’emanazione del lodo,
spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato; 2) le norme che la
commissione deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la
decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e
autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e
all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del
provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi
dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter ».
4. L’articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
« ART. 412-ter. – (Altre modalità di conciliazione previste dalla
contrattazione collettiva). – La conciliazione, nelle materie di cui
all’articolo 409 del presente codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi
previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di
cui agli articoli 410, 411 e 412 ».
5. L’articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
« ART. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma
restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di
avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge,
le controversie di cui all’articolo 409 del presente codice e all’articolo 63,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì
proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito
secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola del contratto
individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a
proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di
conciliazione e arbitrato. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto
da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione
di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori
universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti
alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di
conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso
sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un
avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il
domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare
l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda
la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il
quale si intende limitare la domanda. Se la parte convenuta intende accettare la
procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il
quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile,
concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del
collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità
giudiziaria. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del
collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve
depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo
che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia
conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve
contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande
in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni
dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede
del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso.
Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del
collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria
difensiva. Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone
comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la
conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo
e terzo, del presente codice, e dell’articolo 66, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se la conciliazione non riesce il collegio
provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le
prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione
delle prove il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni
di distanza, per l’assunzione delle stesse e la discussione orale. La
controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante
un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Il compenso del
presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della
controversia dichiarato in ricorso ed è versato dalle parti per metà ciascuna
presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente
almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare
l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del
presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento
del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli
articoli 91, primo comma, e 92. I contratti collettivi nazionali di categoria
possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il
compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte ».
6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 412-quater del codice di
procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere
clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al
collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti
interessati alla procedura arbitrale.
7. Le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile
possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall’articolo 806
del medesimo codice e dall’articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e
successive modificazioni, anche qualora il contratto e la clausola
compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in
base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano
che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante
rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la
liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il
lodo deve essere emanato.
8. Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter
del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui
all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76
del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono
concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere
arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi
terzo e quarto, del codice di procedura civile.
9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo
di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
10. All’articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le
parole: « di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto
legislativo » sono soppresse.
11. Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è abrogato.
12. All’articolo 2113, quarto comma del codice civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e dell’articolo 82 del decreto legislativo 10
settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni ».
13. Il secondo comma dell’articolo 410- bis e l’articolo 412-bis del codice
di procedura civile sono abrogati.
14. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal
presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nota: a cura della redazione