
Con un proprio emendamento presentato alle commissioni
Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, il Governo ha
chiesto che, nel disegno di legge n. 1441 bis AC (Disposizioni per lo sviluppo e
la competitività), venga prevista la delega all'esecutivo per l'adozione di
norme in tema di mediazione civile e commerciale.
L'iniziativa legislativa fa seguito all'anticipazione
delle linee d'intervento presentate già all'inizio dello scorso mese di giugno
dal Ministero della Giustizia agli operatori del settore della conciliazione
professionale, e contiene alcune novità di estremo rilievo ed interesse.
Preliminarmente va evidenziata la scelta (in linea con la
necessità di recezione delle linee dettate dall'U.E.) di affiancare il termine
di "mediazione" all'istituto che sino ad oggi è stato individuato - almeno nella
pratica civile e commerciale italiana - con il nome di "conciliazione".
Quanto al contenuto della delega richiesta dal governo,
l'esecutivo ipotizza che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, possa
essere esercitata solo per le controversie che vertano su diritti disponibili e
debba durare al massimo quattro mesi, fermo restando il diritto delle parti di
agire direttamente innanzi all'autorità giudiziaria.
Gli organismi di conciliazione, che verrebbero istituiti
presso ogni Tribunale, potrebbero contare sul diritto all'iscrizione
nell'apposito registro ministeriale, mentre potrebbero essere istituiti
ulteriori organismi presso gli ordini professionali per le vertenze aventi ad
oggetto materie particolari per le quali sono richieste cognizioni tecniche
specifiche.
Innovativa ed interessante la previsione della possibilità
di autorizzare lo svolgimento delle procedure di conciliazione anche on-line,
grazie al ricorso all'utilizzo degli strumenti telematici.
Nel solco delle previsioni di alcuni disegni legge
presentati in parlamento nel corso delle precedenti legislature, il Governo
ipotizza di introdurre uno specifico obbligo informativo a carico dell'avvocato,
il quale, sotto il rischio di essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà
informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso,
con un o specifico prospetto scritto, della possibilità di ricorrere alla
procedura di conciliazione ed agli organismi istituendi.
L'emendamento ipotizza, in ultimo, l'estensione dei
benefici fiscali già previsti per la conciliazione delle controversie
societarie, e l'esclusione della condanna del soccombente alle spese di
giudizio, allorquando la decisione corrisponda, nei suoi termini, all'accordo
che la parte vincente abbia rifiutato in sede di conciliazione.
Secondo il sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta
Alberti Casellati, che ha relazionato sull'emendamento in commissione, con
l'introduzione della mediazione volta alla conciliazione si opererà una
"stretta" a carico di chi sceglierà comunque di adire le vie giudiziarie
ordinarie a fronte di una soluzione conciliativa vantaggiosa.
Nota: a cura della redazione