Il Consiglio Nazionale Forense, per voce del suo
presidente Prof. Guido Alpa, è intervenuto a segnalare luci ed ombre dello
schema di decreto legislativo sull'introduzione della mediazione finalizzata
alla conciliazione civile e commerciale, approvato preventivamente dal governo
italiano il 28 ottobre 2009.
Secondo la massima istituzione dell'avvocatura italiana,
lo schema di provvedimento è connotato da "alcuni aspetti da condividere, alcune
disposizioni da ripensare e altre ancora da modificare radicalmente".
Le osservazioni, messe a punto dalla commissione per
lo studio della riforma del processo civile e approvate dal plenum del Cnf nella
seduta del 30 ottobre, si pongono come un contributo per migliorare un testo che
comunque il Cnf ha accolto con favore visto che, ha ricordato il presidente
Guido Alpa nella lettera di accompagnamento, da vari anni promuove la cultura
delle Adr.
Non solo. Alpa ha ricordato le modalità attraverso cui si
è articolato nel tempo l’impegno del Cnf nella materia: promuovendo
l’affidamento agli Ordini forensi delle attività di mediazione e conciliazione,
“nella considerazione che l’Avvocatura sia la categoria professionale più
appropriata per lo svolgimento di queste funzioni, per competenza, esperienza,
autorevolezza”; organizzando una rete di coordinamento degli Organismi di
conciliazione forense per far sì che le problematiche emerse negli anni passati
e quelle che emergeranno dall’applicazione della futura normativa vengano
risolte in quadro unitario.
Per favorire l’applicazione delle nuove norme, Alpa ha
annunciato che il Cnf sta predisponendo un modello di regolamento per i profili
procedimentali e quelli deontologici relativi alle attività di mediazione e
conciliazione; e che infine è impegnato ad approfondire i temi connessi
all’organizzazione di tali attività (gestione delle pratiche, operazioni di
segreteria e così via), nonché nella promozione e nella realizzazione, per il
tramite della Scuola Superiore dell’Avvocatura, degli idonei programmi formativi
dei conciliatori.
Le osservazioni sono state approvate dal plenum del Cnf
nella seduta del 30 ottobre e si articolano su tre piani. Innanzitutto, vi sono
quelle che suggeriscono “modifiche radicali” al testo. In questa direzione vanno
quelle che evidenziano la necessità di escludere la nullità del contratto tra
legale e assistito come sanzione dell’omessa avvertenza da parte del primo della
possibilità di conciliare. “L’utilizzo della categoria della nullità”, si legge
nel documento, “non è in linea con la figure di patologia del contratto che le
norme generali colpiscono con tale sanzione”. Piuttosto, suggerisce il Cnf si
potrebbe profilare a carico del legale un illecito disciplinare e comunque
prevedere che l’obbligo di informazione scatti prima della proposizione della
domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l’assistito.
Dubbi sulla efficacia sono manifestati anche in ordine
all’articolo 11 che prevede l’obbligo per i mediatori di formulare una proposta
di conciliazione in assenza di accordo tra le parti, alla quale ricondurre gli
effetti sulle spese processuali: “tale sistema rischia di mettere in crisi il
concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa”.
La proposta alternativa è quella di ancorare rigorosamente la proposta di
conciliazione da parte del mediatore “a una richiesta concorde delle parti”.
Non convincono gli avvocati altre due previsioni del dlgs:
la norma (articolo 4 comma tre) che prevede che il tentativo di conciliazione
possa inserirsi nel corso del procedimento giudiziale in qualsiasi momento,
“provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle
parti ad una tutela celere ed effettiva”; e quella che (comma 7) prevede il
tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri,
“già procedimenti privati, per loro natura celeri e dotati di attitudine alla
conciliazione”.
Tra le norme da ripensare quella sulle spese processuali
(articolo 3) e quella sulle controversie sottoposte alla conciliazione
obbligatoria (articolo 5). In ordine alla prima, il Cnf preferirebbe richiamare
semplicemente la disciplina ordinaria sulle spese processuali (articolo 91 cpc)
come modificata in via generale dalla legge 69/2009: e cioé condanna alle spese
per la parte che ha rifiutato senza gisti motivo la proposta di conciliazione.
Quanto alla seconda, il Cnf riscontra una certa disomogeneità tra le
controversie annoverate, scelta parametrata non “sulle caratteristiche
intrinseche della lite”, cioè in base alla probabilità del risultato
conciliativo.
“Sono invece da condividere le disposizioni che prevedono
la istituzione di organismi di conciliazione, quelle che disciplinano il
procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l’efficacia della
conciliazione”.