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 La giustizia intasata ostacola quella alternativa

    I tempi della giustizia in Italia vanificano l’effettiva soddisfazione di qualsiasi pretesa fatta valere in giudizio, frustrata da una decisione che intervenga a distanza di molti anni dal momento in cui è azionata. L’attuale stato della giustizia non è in grado di apprestare una legittima tutela dei diritti del cittadino.


    La riprova è fornita da una serie interminabile di condanne che lo Stato italiano ha subito di fronte alla Corte di Strasburgo per la violazione del principio della ragionevole durata del processo. Per limitare la «reprimenda» europea la stessa legge Pinto ha introdotto un filtro defatigatorio per contenere l’accesso diretto alla Corte di Strasburgo, prevedendo una procedura speciale di fronte alla Corte di appello che rischia, paradossalmente, di appesantire ulteriormente il carico giudiziario degli organi competenti.

    L’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha più volte sottolineato che fino ad oggi i tentativi di riformare il sistema giudiziario e processuale, con modifiche legislative mirate al decongestionamento del contenzioso e alla semplificazione delle procedure, non hanno raggiunto alcun effetto significativo. Il sostanziale diniego di giustizia non dipende solo dalle procedure e dalla gestione del processo, ma anche dal complessivo stato comatoso della giustizia che riflette la mancanza di risorse e di organici, nonché l’assenza di consistenti reti telematiche.

    Nei grandi fori - di Roma, Napoli, Milano, Palermo ecc. - i tempi dei processi sono biblici. Di fronte ai ritardi della giustizia l’OUA sostiene che il mal funzionamento della macchina giudiziaria invece che favorire, non agevola la diffusione di procedure non contenziose. Contrariamente a quanto può pensarsi, il privato si rivolgerà tanto più volentieri a sistemi alternativi quanto più sarà libero di scegliere fra due sistemi paralleli ed efficienti per la soluzione di controversie che, secondo la natura della disputa, potranno essere risolte seguendo l’un canale piuttosto che l’altro.

    Bisogna prendere atto che gran parte del contenzioso civile non potrà essere trascinato nella fase conciliativa precontenziosa per mancanza dei presupposti di fatto: conflitti familiari, sociali, abitativi, di lavoro, situazioni debitorie che vanno necessariamente risolte davanti al giudice. Ciononostante il ricorso alle procedure arbitrali e conciliative non è da escludere in assoluto e potrà avere qualche marginale benefico effetto.

    Nel disegno di legge presentato il 3 luglio 2008 al Senato da Giuseppe Valentino ed altri e nella proposta di legge presentata il 24 luglio 2008 alla Camera dall’on. Lanfranco Tenaglia ed altri è previsto che ogni Consiglio dell’Ordine degli avvocati istituisca presso il Tribunale di pertinenza una Camera di conciliazione che si avvarrà dell’organizzazione dello stesso Consiglio dell’Ordine e delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario del Tribunale. Per ogni Camera di conciliazione sarà istituito un elenco composto da almeno sette esperti conciliatori, al quale potranno accedere gli avvocati che ne faranno richiesta e che avranno frequentato un corso di formazione appositamente previsto, con una valutazione finale positiva.

    Si tratta di proposte di legge, quasi identiche nella formulazione, che valorizzano le funzioni degli Ordini forensi e che possono trovare accoglimento nell’attesa che la giurisdizione venga dotata di puntualità ed efficienza. Ma nell’ambito delle riforme indispensabili nel campo della giustizia è giunto anche il momento di dare forza e sistemazione normativa alla magistratura onoraria. Con l’attività svolta dagli avvocati come giudici laici si è dato un notevole contributo allo smaltimento dei processi. Il numero di tali magistrati onorari ha superato le 11.500 unità su un numero complessivo di 21 mila giudici. In concreto, la magistratura onoraria si occupa del 65 per cento del contenzioso civile.

    L’Organismo Unitario dell’Avvocatura si è più volte interessato dei problemi del giudice onorario formulando orientamenti di indirizzo legislativo che si appuntano sulle seguenti indicazioni. Anzitutto, si è chiesto che vengano unificati in un unico soggetto giuridico i diversi tipi di giudice onorario attualmente esistenti nell’ordinamento giudiziario. E nello stesso tempo si garantisca pari dignità alla magistratura onoraria e a quella magistratura togata sia sul piano dell’inquadramento giuridico sia sotto il profilo del trattamento economico e previdenziale. Sotto l’aspetto istituzionale ne vanno garantite l’autonomia e l’indipendenza, oltreché l’effettiva terzietà. Appare inoltre opportuna la previsione di un accesso più rigoroso dopo un periodo di obbligatoria formazione professionale con specifico tirocinio. Va inoltre assicurato con meccanismi rigidi il controllo sulle incompatibilità da compiersi ad opera di un organismo che abbia una forte rappresentanza degli Ordini forensi.

    Nell’ambito del sistema delle incompatibilità sembra appropriata l’esclusione di coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti, direttamente o indirettamente, attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria. Non è, inoltre, da scartare la previsione di un’ipotesi (incentivata) di esclusione di qualsiasi attività professionale per tutto il periodo dell’esercizio della funzione giudiziaria.
Non dobbiamo nasconderci che costituiscono un problema di fondo l’effettiva trasparenza ed efficacia della magistratura onoraria. Per smentire categoricamente qualsiasi sospetto, in gran parte infondato, bisogna affidarsi a regole deontologiche specifiche con la formazione di un Codice etico per la magistratura onoraria. Potrebbero collaborare alla stesura del testo il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio nazionale Forense.
Non vorrei essere frainteso, ma mi sento di poter affermare che dovrebbe essere interesse della stessa magistratura onoraria, nel suo complesso, vedere alzare il profilo etico della funzione, specialmente ove si consideri che, in massima parte, si tratta di avvocati che provengono dall’esercizio della professione. Quanto più elevate saranno la preparazione professionale e la tenuta deontologica dei comportamenti, tanto più importante diventerà la funzione del giudice onorario.



Nota: Articolo dell'Avv. Maurizio De Tilla su Specchio Economico

Approfondimenti Pubblicato il 10/04/2009


 
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