
I tempi della giustizia in Italia vanificano
l’effettiva soddisfazione di qualsiasi pretesa fatta valere in giudizio,
frustrata da una decisione che intervenga a distanza di molti anni dal momento
in cui è azionata. L’attuale stato della giustizia non è in grado di apprestare
una legittima tutela dei diritti del cittadino.
La riprova è fornita da una serie interminabile di
condanne che lo Stato italiano ha subito di fronte alla Corte di Strasburgo per
la violazione del principio della ragionevole durata del processo. Per limitare
la «reprimenda» europea la stessa legge Pinto ha introdotto un filtro
defatigatorio per contenere l’accesso diretto alla Corte di Strasburgo,
prevedendo una procedura speciale di fronte alla Corte di appello che rischia,
paradossalmente, di appesantire ulteriormente il carico giudiziario degli organi
competenti.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha più volte
sottolineato che fino ad oggi i tentativi di riformare il sistema giudiziario e
processuale, con modifiche legislative mirate al decongestionamento del
contenzioso e alla semplificazione delle procedure, non hanno raggiunto alcun
effetto significativo. Il sostanziale diniego di giustizia non dipende solo
dalle procedure e dalla gestione del processo, ma anche dal complessivo stato
comatoso della giustizia che riflette la mancanza di risorse e di organici,
nonché l’assenza di consistenti reti telematiche.
Nei grandi fori - di Roma, Napoli, Milano, Palermo ecc. -
i tempi dei processi sono biblici. Di fronte ai ritardi della giustizia l’OUA
sostiene che il mal funzionamento della macchina giudiziaria invece che
favorire, non agevola la diffusione di procedure non contenziose. Contrariamente
a quanto può pensarsi, il privato si rivolgerà tanto più volentieri a sistemi
alternativi quanto più sarà libero di scegliere fra due sistemi paralleli ed
efficienti per la soluzione di controversie che, secondo la natura della
disputa, potranno essere risolte seguendo l’un canale piuttosto che l’altro.
Bisogna prendere atto che gran parte del contenzioso
civile non potrà essere trascinato nella fase conciliativa precontenziosa per
mancanza dei presupposti di fatto: conflitti familiari, sociali, abitativi, di
lavoro, situazioni debitorie che vanno necessariamente risolte davanti al
giudice. Ciononostante il ricorso alle procedure arbitrali e conciliative non è
da escludere in assoluto e potrà avere qualche marginale benefico effetto.
Nel disegno di legge presentato il 3 luglio 2008 al Senato
da Giuseppe Valentino ed altri e nella proposta di legge presentata il 24 luglio
2008 alla Camera dall’on. Lanfranco Tenaglia ed altri è previsto che ogni
Consiglio dell’Ordine degli avvocati istituisca presso il Tribunale di
pertinenza una Camera di conciliazione che si avvarrà dell’organizzazione dello
stesso Consiglio dell’Ordine e delle strutture e del personale degli uffici
giudiziari del circondario del Tribunale. Per ogni Camera di conciliazione sarà
istituito un elenco composto da almeno sette esperti conciliatori, al quale
potranno accedere gli avvocati che ne faranno richiesta e che avranno
frequentato un corso di formazione appositamente previsto, con una valutazione
finale positiva.
Si tratta di proposte di legge, quasi identiche nella
formulazione, che valorizzano le funzioni degli Ordini forensi e che possono
trovare accoglimento nell’attesa che la giurisdizione venga dotata di puntualità
ed efficienza. Ma nell’ambito delle riforme indispensabili nel campo della
giustizia è giunto anche il momento di dare forza e sistemazione normativa alla
magistratura onoraria. Con l’attività svolta dagli avvocati come giudici laici
si è dato un notevole contributo allo smaltimento dei processi. Il numero di
tali magistrati onorari ha superato le 11.500 unità su un numero complessivo di
21 mila giudici. In concreto, la magistratura onoraria si occupa del 65 per
cento del contenzioso civile.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura si è più volte
interessato dei problemi del giudice onorario formulando orientamenti di
indirizzo legislativo che si appuntano sulle seguenti indicazioni. Anzitutto, si
è chiesto che vengano unificati in un unico soggetto giuridico i diversi tipi di
giudice onorario attualmente esistenti nell’ordinamento giudiziario. E nello
stesso tempo si garantisca pari dignità alla magistratura onoraria e a quella
magistratura togata sia sul piano dell’inquadramento giuridico sia sotto il
profilo del trattamento economico e previdenziale. Sotto l’aspetto istituzionale
ne vanno garantite l’autonomia e l’indipendenza, oltreché l’effettiva terzietà.
Appare inoltre opportuna la previsione di un accesso più rigoroso dopo un
periodo di obbligatoria formazione professionale con specifico tirocinio. Va
inoltre assicurato con meccanismi rigidi il controllo sulle incompatibilità da
compiersi ad opera di un organismo che abbia una forte rappresentanza degli
Ordini forensi.
Nell’ambito del sistema delle incompatibilità sembra
appropriata l’esclusione di coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni
precedenti, direttamente o indirettamente, attività professionale per conto di
imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di
intermediazione finanziaria. Non è, inoltre, da scartare la previsione di
un’ipotesi (incentivata) di esclusione di qualsiasi attività professionale per
tutto il periodo dell’esercizio della funzione giudiziaria.
Non dobbiamo nasconderci che costituiscono un problema di fondo l’effettiva
trasparenza ed efficacia della magistratura onoraria. Per smentire
categoricamente qualsiasi sospetto, in gran parte infondato, bisogna affidarsi a
regole deontologiche specifiche con la formazione di un Codice etico per la
magistratura onoraria. Potrebbero collaborare alla stesura del testo il
Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio nazionale Forense.
Non vorrei essere frainteso, ma mi sento di poter affermare che dovrebbe essere
interesse della stessa magistratura onoraria, nel suo complesso, vedere alzare
il profilo etico della funzione, specialmente ove si consideri che, in massima
parte, si tratta di avvocati che provengono dall’esercizio della professione.
Quanto più elevate saranno la preparazione professionale e la tenuta
deontologica dei comportamenti, tanto più importante diventerà la funzione del
giudice onorario.
Nota: Articolo dell'Avv. Maurizio De Tilla su Specchio Economico