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 Dinamiche della conciliazione: il ruolo dell'avvocato

    Lo sviluppo dei metodi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti è in costante aumento. In Italia, a partire dal 1993, le normative che hanno fatto riferimento al ricorso alle procedure conciliative e arbitrali sono state diverse (tra cui: leggi 580/93, 481/95, 192/98, 281/98, oggi D. Lgs.n. 206/2005, legge 135/2001, d. lgs. 5/03).


    L’interesse dimostrato da parte delle aziende, dei consumatori, dei professionisti e dalle camere di commercio non è occasionale. Non si tratta di una moda, non è soltanto una risposta ad eventuali carenze del sistema giudiziario. Rappresenta più che altro una risposta alla necessità di un cambio di paradigma che rivalorizzi la libertà di autodeterminazione degli attori sociali e la continuità dei rapporti tra le parti.

    Nella conciliazione non c’è un terzo giudicante che deve essere convinto dalle parti per vedere riconosciuta le proprie ragioni, è necessario quindi che i professionisti che assistono i clienti nella conciliazione, concepita come una negoziazione guidata da un terzo imparziale, siano preparati a lavorare sugli interessi come elementi sottostanti alle pretese delle parti e ad espletare la propria attività con un approccio diverso rispetto a quello assunto nei processi giurisdizionali.

    A volte, la soluzione ottimale per due parti in litigio non è rappresentata dalla sentenza di un magistrato, a prescindere dall’efficienza del sistema giudiziario: anche in un sistema veloce, sicuro, affidabile ed economico le parti potrebbero non ottenere la soluzione più adatta a risolvere tutti gli aspetti di un conflitto.

    Il processo giudiziario è finalizzato a verificare i fatti e ad applicare la norma legale che contempla la soluzione; l’accertamento della verità incontra così innumerevoli limitazioni e si riduce ai “fatti provati” in corso di causa.

    Non è compito degli organi giurisdizionali verificare che la sentenza soddisfi gli interessi-motivazioni delle parti: ciò è estraneo alla loro funzione ed è giusto che sia così. Tuttavia i conflitti di solito hanno una struttura complessa, sono formati da diversi elementi, alcuni oggettivi (inadempimenti contrattuali, danneggiamenti …) e altri soggettivi (percezioni parziali, comunicazioni inefficaci, malintesi, diffidenze, aspettative mancate …).

    I magistrati e gli avvocati svolgono la loro attività selezionando gli elementi della controversia che permettono di inquadrare il caso in una delle categorie giuridiche esistenti, senza valutare altri aspetti come, ad esempio, il modo in cui ogni parte percepisce il conflitto, le conseguenze per i futuri rapporti tra le parti e la possibilità di prendere in considerazione un’alternativa più favorevole, quale il raggiungimento di un accordo.

    Gli A.D.R: rappresentano una risposta differente alla domanda di giustizia e richiedono un cambiamento culturale profondo rispetto al concetto stesso di giurisdizione. Concepire i metodi stragiudiziali come un sollievo al carico giudiziario o come una giustizia “minore” significherebbe sprecare una risorsa preziosa per la cultura giuridica italiana.

    Inoltre, l’esistenza di un sistema giurisdizionale efficace è la condizione imprescindibile per permettere anche il funzionamento dei sistemi stragiudiziali.

    I professionisti hanno una funzione importante nell’identificazione dei punti sostanziali delle controversie e nell’orientamento dei clienti verso la procedura più adeguata per la risoluzione; dovranno, quindi, essere preparati a risolvere i problemi sotto diverse prospettive e ad utilizzare una varietà di strumenti per svolgere la loro funzione.

    La conciliazione presuppone:

-che le parti hanno posizioni che percepiscono come contrapposte e reciprocamente escludenti.

-che il conciliatore non ha potere di prendere decisioni sulla sostanza della controversia.

-che il conciliatore dovrebbe aiutare le parti a raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione.

    L’idea di posizioni contrapposte ci fa pensare ad un conflitto a somma zero: nella quale una parte vince quello che l’altra parte perde.

    In genere si pensa che per raggiungere una soluzione sia necessario fare delle concessioni reciproche delle parti.

    Il conciliatore però, non svolge il suo ruolo lavorando sulle posizioni o pretese delle parti, che in genere sono opposte e reciprocamente escludenti, ma sugli interessi e motivazioni sottostanti le loro posizioni, che possono essere opposte, ma che spesso sono comuni e anche differenti.

    Il conciliatore deve individuare e promuovere queste motivazioni per aiutare le parti a soddisfare la maggior quantità di interessi possibili, non ricorrendo necessariamente alla transazione, ossia, nel linguaggio della negoziazione, creando valore,

    Il conciliatore deve riuscire a identificare gli elementi oggettivi e soggettivi del conflitto, capire la sua dinamica e gli atteggiamenti assunti dalle parti, capire le loro percezioni, aiutarli a cambiare prospettiva, a operare un’analisi razionale, a sfogare l’emotività e a confrontare le alternative sorte nel tavolo negoziale con le alternative che ogni parte avrebbe a disposizione qualora non si raggiungesse un accordo.

    Il conciliatore deve aiutare ogni parte a valutare le conseguenze delle loro decisioni, a confrontarsi con aspetti oggettivi e facilitare la comunicazione tra le parti per aiutarli a essere in grado di assumere delle decisioni consapevoli.

Per poter svolgere il ruolo del conciliatore, è fondamentale la formazione.

    Le competenze richieste al conciliatore sono rappresentate:

-dalle conoscenze teoriche (aspetti giuridici, processuali, conoscenza sostanziale della questione oggetto della controversia, aspetti teorici della teoria dei conflitti, della comunicazione, la negoziazione e la presa di decisioni.

-dalle abilità o capacità

    Capacità di condurre una negoziazione integrativa, individuare le motivazioni e gli interessi sottostanti le posizioni delle parti, capire le percezioni che ogni parte ha sul conflitto che li oppone, aiutare le parti a generare alternative creative, promuovere la comunicazione tra le parti, superare i punti di stallo, assistere le parti per valutare le alternative alla mancata risoluzione della controversia e le attitudini (intese come atteggiamenti che comprendono la capacità di rimanere imparziali, di saper creare un clima di fiducia e di collaborazione e di saper mantenere la conduzione della procedura).

    Quando parliamo di procedure facciamo riferimento all’insieme di tecniche e interventi che utilizza il conciliatore durante il suo intervento frutto di

una professionalità specifica e dell’aggiornamento continuativo.

2. Un approccio diverso

    Nell’esercizio tradizionale dell’avvocatura, solitamente si parte da due presunzioni:

-che in una disputa le parti sono avversarie, e quindi se una vince, l’altra deve necessariamente perdere. Si tratta di uno schema vincente-perdente nel quale ogni parte dovrà enfatizzare le proprie posizioni dinanzi al terzo giudicante.

-che i conflitti debbono essere risolti applicando una regola generale di diritto da parte di un terzo imparziale.

    Questi presupposti sono completamente diversi da quelli sui quali poggia la conciliazione, che ipotizza:

-che tutte le parti possono avvantaggiarsi con l’individuazione di una soluzione creativa.

-che ogni conflitto è differente e non deve necessariamente essere risolto tramite l’applicazione di un principio generale di diritto o l’attività di

aggiudicazione svolta da un terzo imparziale.

    L’analisi del conflitto dalla prospettiva avversariale può escludere l’utilizzo della conciliazione e degli altri metodi con base negoziale. Dalle ricerche

svolte, è sorto che gli ostacoli che impediscono l’adeguata partecipazione dei professionisti alle procedure consensuali di risoluzione dei conflitti sono: la scarsa familiarità con questi metodi, che può indurre una scarsa considerazione delle loro utilità; il timore di una riduzione della attività contenziosa; una perdita di controllo sul caso, nonché la formazione avversariale dei professionisti, che impedisce loro di adottare un atteggiamento conciliativo anche nelle situazioni che sarebbero adatte.

    Le esperienze internazionali dimostrano che questi timori sono infondati.

    In realtà il campo di intervento dei professionisti non si restringe ma si allarga:

- come gestori dei conflitti che orientano i clienti nell’individuazione del sistema più conveniente per la specifica controversia;

-nei processi alternativi non avversariali, agendo come negoziatori, e nelle conciliazioni intervenendo come consulenti di parte;

-come terzi imparziali: conciliatori e facilitatori.

3. La formazione dei professionisti è fondamentale per il buon esito dell’istituto e l’interesse dei clienti.

    Questo implica la necessità che i professionisti acquisiscano le conoscenze necessarie sulle tecniche di conciliazione e negoziazione e siano pronti a

svolgere il ruolo di “gestori dei conflitti”, di “clinici” abili nella diagnosi della situazione e nella prescrizione del trattamento adeguato

(conciliazione, mediazione, facilitazione, arbitrato, negoziazione, processo giudiziario).

    In altri paesi, la risoluzione non avversariale delle dispute tramite la conciliazione, da anni costituisce parte dell’attività normale e di routine dei professionisti e degli avvocati, tanto quanto la difesa in giudizio.

4. L’organizzazione degli studi professionali per accogliere la conciliazione e gli altri sistemi ADR.

    Nei paesi in cui l’istituto ha avuto un forte sviluppo, alcuni studi professionali si sono organizzati offrendo la prestazione di servizi giuridici orientati all’assistenza di clienti e imprese nel corso di conciliazioni.

    A seconda delle dimensioni degli studi, della specializzazione dei professionisti e della loro clientela, è possibile identificare due sistemi:

a) la creazione di un dipartimento specializzato nei metodi ADR con alcuni professionisti formati appositamente per l’assistenza dei clienti;

b) la formazione di tutti i membri dello studio per essere in grado di fornire informazione specifica sull’applicazione dei metodi ADR.

5. Il ruolo dei professionisti prima, durante e dopo la conciliazione

    Per assistere in forma efficace il cliente, i professionisti possono svolgere diverse funzioni:

1- Consulenza prima della conciliazione

a) Scelta del sistema più adeguato (conciliazione, arbitrato, causa giudiziaria)

b) Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di ogni metodo nel caso specifico: criteri oggettivi applicabili, costi, tempi, conseguenze …).

c) Identificazione delle alternative possibili nel caso di mancato accordo in sede conciliativa e della Migliore Alternativa all’Accordo Negoziato (MAAN).

d) Gestione dell’emotività del cliente.

e) Manifestazione di fiducia nel metodo scelto (conciliazione, arbitrato, causa giudiziaria) e spiegazione della diversità di approccio del cliente e del professionista in ognuno.

f) Preparazione (identificazione degli interessi del cliente, della strategia negoziale, delle alternative)

    Per valutare i vantaggi e gli svantaggi, derivanti dal ricorso alla conciliazione in un caso specifico, bisognerà analizzare il risultato possibile nel caso di risoluzione giudiziaria. Allo scopo di fare un’analisi del rischio della causa, occorrerà considerare:

- I punti forti e deboli del caso del proprio cliente e della controparte (prove, credibilità dei testimoni, giurisprudenza, normative applicabili).

- Analisi dei costi probabili del litigio (produzione di prove, spese processuali, costi di opportunità).

- Analisi della durata media di una causa simile, includendo eventuali appelli.

- Identificazione del migliore e del peggiore risultato prevedibile in una causa giudiziaria.

2- Durante la conciliazione

    Il modo migliore di partecipare è istruire il proprio cliente sulle conseguenze nel caso di mancato accordo, sulle alternative possibili fuori della conciliazione e fornire alcune tecniche di negoziazione da concordare con i clienti, lasciando loro il ruolo di protagonisti. In alcuni casi il professionista potrebbe decidere di partecipare più attivamente ma senza mai sostituirsi al cliente.

a) Inquadramento e valutazione giuridica della posizione del cliente o dell’azienda.

b) Consulenza sui parametri oggettivi durante la conciliazione

c) Controllo dell’imparzialità e della riservatezza del conciliatore

d) Co-definitore della MAAN della parte e dell’altra parte

e) Co-disegnatore della strategia di negoziazione

f) Co-estensore dell’accordo

3- Dopo la conciliazione:

a) Gestire, quando prevista, l’omologazione degli accordi raggiunti.

b) Agire per ottenere l’adempimento degli accordi.

6. Il professionista conciliatore

    Sebbene il ruolo di conciliatore non sia riservato esclusivamente agli avvocati o ai commercialisti (dottori o ragionieri commercialisti), questo è un settore importante nel quale essi potrebbero svolgere la loro attività professionale.

    Tuttavia, le conoscenze giuridiche e commerciali o l’esperienza come negoziatori non sono condizioni sufficienti per diventare conciliatori.

    Infatti è necessario che il professionista partecipi ad una specifica formazione.

    Il primo obbligo del professionista conciliatore è quello di chiarire e definire il suo intervento: deve informare le parti che, nonostante la sua professione di origine, in quella sede interviene come conciliatore, per cui potrà eventualmente fornire qualche informazione oggettiva di carattere generale, ma in alcun modo potrà fornire consulenza personale in materia legale, tecnica o commerciale alle parti.

    E’ importante non confondere il professionista conciliatore con l’avvocato o il commercialista che convoca la parte avversa nel suo studio al fine di

tentare una negoziazione. In questo caso, il professionista non può essere considerato come un conciliatore, al di là del fatto che possieda un

atteggiamento conciliativo.

    Gli ostacoli etici sono importanti:

- è l’professionista di una parte e difende i suoi interessi oppure

- è conciliatore, ha un ruolo imparziale e non difende l’interesse del cliente.

    Tale differenza tra professionista di parte e professionista conciliatore si percepisce ancora più chiaramente nel caso di mancato accordo: ad

esempio nel caso concreto dei giuristi: l’avvocato-conciliatore non potrà mai rappresentare una delle parti, invece l’avvocato di parte che tenta una negoziazione ovviamente non avrà alcun vincolo.

    Dal punto di vista economico, nei paesi in cui la conciliazione si è sviluppata, non solo il cliente gode di un risparmio, ma anche i professionisti sono avvantaggiati in termini di risparmio di tempo ed energie dedicati allo svolgimento dell’intervento, il che si traduce anche in un guadagno economico.

7. Alcuni parametri per la scelta del metodo di risoluzione dei conflitti più appropriato

    Esistono alcuni criteri che possono servire per la valutazione del sistema più adeguato per un caso particolare.

    Le ipotesi in cui è preferibile optare per un sistema negoziale (negoziazione, conciliazione, facilitazione) sono le seguenti:

1- Conflitti policentrici: sono quei conflitti che hanno molteplici situazioni di tensione, ognuna delle quali influisce sulle altre in maniera interdipendente.            

    Potrebbero essere paragonati a una ragnatela, nella quale ogni intersezione tra i fili costituisce un centro sul quale si distribuisce la tensione. In questo tipo di conflitti, una decisione impostata sulla base di un criterio binario o meramente quantitativo, proprio dei metodi aggiudicativi, risolverà la questione, ma non sarà in grado di individuare la soluzione ottimale.

    Quando la soddisfazione degli interessi delle parti è importante, è più adeguato optare per un sistema di risoluzione dei conflitti su base negoziale.

2-Necessità di preservare i rapporti: quando, oltre alla risoluzione della controversia stessa, le parti hanno bisogno di preservare il loro rapporti, sicuramente i metodi negoziali saranno più adeguati.

3-Rilevanza della riservatezza e della rapidità ed economicità nella risoluzione del conflitto: tutte le volte in cui la pubblicità di una procedura giudiziaria potrebbe danneggiare gli interessi delle parti, ovvero casi in cui costituiscono remore al ricorso alla giustizia le spese processuali o i tempi eccessivi.

4-Questioni molto specifiche o complesse: quando la controversia riguardi questioni molto specifiche potrebbe essere consigliabile l’intervento di un

conciliatore esperto sulla materia.

8. La formazione dei conciliatori

    Il buon esito di un programma di conciliazione dipende:

-dal grado di conoscenza e di accettazione da parte degli utenti del servizio (parti e professionisti)

-dalla formazione dei conciliatori

-dal rispetto dei principi deontologici

    Nella conciliazione facilitativa il conciliatore è definito come un terzo imparziale che assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di un accordo di reciproca soddisfazione.

    Gli elementi sui quali si fonda la procedura facilitativa sono:

- la volontà delle parti sul modo di risolvere la controversia

-gli elementi oggettivi e soggettivi del conflitto

-la reciproca soddisfazione degli interessi delle parti

-i diritti delle parti

-la facilitazione della comunicazione e della negoziazione collaborativa tra le parti

-la decisione consapevole e razionale delle parti una volta analizzati tutti gli elementi del conflitto e le possibilità che ognuna delle parti avrebbe nel caso di mancato raggiungimento di un accordo.

    Il modello di conciliazione facilitativo presuppone una formazione specifica dei conciliatori, poiché essi non possono suggerire né imporre una soluzione basata sul diritto, ma dovranno essere in grado di guidare le parti affinché loro stesse possano adottare autonomamente una decisione che soddisfi i loro interessi.

    La funzione del conciliatore consiste nell’assistere le parti per far sorgere alternative, facilitando le loro negoziazioni e cedendo loro la decisione sulle questioni sostanziali. Per questo motivo la formazione non può limitarsi allo studio della teoria e dei principi applicabili ed i conciliatori devono diventare esperti gestori dei conflitti e non meri conoscitori delle normative; da un’altra prospettiva, anche le tecniche pratiche si basano su principi teorici, per cui il percorso formativo dovrà essere completo.

9. I possibili ambiti di attuazione della conciliazione

    La conciliazione è in continuo sviluppo, ma svariati sono i settori in cui è possibile la sua applicazione: controversie commerciali, urbanistiche, in

questioni di edilizia pubblica e privata, sanitario, sociale, familiare, penale, ambientale, organizzativo (conciliazione all’interno delle organizzazioni), sono soltanto alcuni esempi. Si tratta di scenari che presuppongono un approccio interdisciplinare, in cui la figura dell’avvocato sarà molto importante, e che richiedono necessariamente un orientamento in termini negoziali e non conflittuali.



Nota: articolo dell'Avv. Ana Uzqueda

Approfondimenti Pubblicato il 18/04/2009


Media : Uzqueda-Dinamicheconciliazioneeruolodell\'avvocato.pdf   


 
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